Operazioni triangolari, esenzione Iva solo per la cessione collegata al trasporto
Triangolari intra-Ue relative agli stessi beni: esenzione Iva solo per la cessione che dà luogo al trasporto. È questo il principio confermato dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza C-628/16 del 21 febbraio 2018 , chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’articolo 32, comma 1, della direttiva Iva, secondo cui, si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo, quello ove esso si trova al momento della spedizione o del trasporto.
Il caso esaminato dai giudici unionali aveva ad oggetto la vendita di prodotti petroliferi da una società tedesca ad una austriaca. Senza informare la parte venditrice, la società acquirente rivendeva i beni ad un terzo soggetto che curava il trasporto. La prima cessione era qualificata come intra-Ue, la seconda come interna, con conseguente applicazione dell’Iva locale, che il cliente finale provvedeva a detrarsi.
Tale detrazione era contestata dalla competente autorità fiscale, sulla base del fatto che il luogo delle cessioni intervenute tra le società austriache era sito in Germania.
Secondo la Corte, come emerge da costante giurisprudenza (C-430/09, 16/12/2010; C-386/16, 26/07/2016) quando due cessioni successive riguardanti gli stessi beni, danno luogo ad un solo trasporto intracomunitario, questo può essere imputato ad una sola delle due cessioni (l’unica esente Iva), ossia a quella che soddisfa le condizioni per qualificarsi come cessione intra-Ue.
Nel caso di specie, emerge che il cliente finale disponeva dei beni come proprietario prima che fosse effettuato il trasporto dalla Germania all’Austria. Di conseguenza quest’ultimo deve essere imputato alla cessione intervenuta tra le due società austriache, unica ad essere esente da Iva.
Infine, la Corte rileva che il cliente finale non può invocare il principio del legittimo affidamento per detrarre l’Iva relativa ad un’operazione erroneamente qualificata, riconoscendo a questi solo la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta assolta al proprio fornitore.
Corte di giustizia Ue, sentenza causa C-628/16