Opere in edilizia libera abbinate ad altri titoli: un caso da chiarire
La nozione di intrvento «complessivo» induce a includere Cilas e Cila
Spese in edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro diversi dal superbonus oggetto di cessione o sconto in fattura, senza visto di conformità e asseverazione tecnica, per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020. È ormai chiaro che tutte le comunicazioni trasmesse alle Entrate dal 4 febbraio (data di apertura del canale telematico) seguono la franchigia, e anche la legge di conversione del Milleproroghe, nella versione votata la scorsa settimana alla Camera, ribadisce che l’esonero dagli adempimenti può riguardare anche spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, oltre che quelle del 2022.
Rispetto a questa semplificazione restano però alcuni nodi irrisolti.
Più titoli abilitativi
Per esempio, supponiamo che un contribuente nel mese di gennaio 2022, dia corso alla cessione del credito relativamente a due diverse operazioni per spese sostenute nel 2021 di cui:
● la prima riguardante interventi di ecobonus al 110% autorizzate da apposita Cilas (la cosiddetta “Cila superbonus”) per un importo pari ad 80mila euro;
● la seconda relativa a interventi autorizzati da un titolo abitativo successivo e autonomo rispetto alla Cilas – ad esempio, un Cila “ordinaria” – riguardanti lavori di manutenzione straordinaria (agevolazione del 50% ex articolo 16 bis del Tuir) del muro di cinta esterno all’abitazione per altri 8mila euro.
Ora: verificato che, per quanto attiene al secondo intervento, non si tratta di edilizia libera, deve essere evidenziato che la norma utilizzando la dizione «interventi complessivi» non superiori a 10mila euro, sembrerebbe andare nel senso di considerare la totalità dei lavori complessivamente eseguiti, senza distinguere in questi casi in funzione del bonus fiscale prescelto per accompagnare il sostenimento della spesa.
Questo comporta che, nel caso esemplificato, anche il secondo lavoro, anche se unitariamente considerato inferiore ai 10mila euro, deve essere comunque asseverato e vistato in caso di cessione.
In questo senso, infatti, bisogna ricordare che l’agenzia delle Entrate, già in due contesti analoghi, ha avuto modo di chiarire che si deve fare riferimento all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al superbonus. Si tratta, in particolare:
● del caso del prolungamento temporale dell’agevolazione, interpello 791/2021 per l’applicazione dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021 (60% dei lavori al 30 giugno 2022);
● della Faq del 31 gennaio scorso, in relazione all’attuale formulazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020.
I lavori «liberi»
A maggior ragione ci sembrerebbe di poter arrivare alle stesse conclusioni quando, nell’ambito di uno stesso titolo abilitativo (ad esempio, una sola Cila), sono previsti lavori ammessi a bonus edilizi diversi che complessivamente superino la soglia dei 10mila euro.
Guardando al testo normativo e alla scheda di lettura che accompagna la legge di Bilancio 2022, a diverse conclusioni parrebbe invece dover arrivare per i lavori in edilizia libera.
Ora, premesso che in questo contesto manca effettivamente un’interpretazione ufficiale Entrate che possa mettere preventivamente al riparo da ogni possibile infrazione, va evidenziato che in tale ambito il comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020 afferma chiaramente che le disposizioni in tema di asseverazione e visto di conformità non si applicano ai lavori in edilizia libera. E questa volta, senza che per tali interventi, vi sia alcun temine numerico di confronto con l’entità dei lavori eseguiti.
Del resto, la stessa scheda di lettura alla legge di Bilancio 2022, quando tratta dell’introduzione dell’obbligo del visto di conformità/asseverazione anche per i bonus minori, afferma perentoriamente che «sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera».
Pertanto – riprendendo l’esempio precedente – se il secondo intervento fosse riferito effettivamente a lavori classificabili in edilizia libera e non compresi nel titolo abilitativo presentato (ad esempio, la sistemazione della parete interna fra due stanze), con questa chiave di lettura si potrebbe arrivare a concludere che per tali ultimi lavori l’asseverazione e il visto non servono.
GLI ESEMPI
Il caso
Il proprietario di una casa monofamiliare sta eseguendo un intervento di superbonus autorizzato tramite una Cilas (ecobonus 110%, per un totale di 70mila euro) e una Cila (rifacimento del bagno, per un importo di 8mila euro)
La soluzione
Non sono ancora state diramate istruzioni ufficiali, ma sulla falsariga del criterio di calcolo dell'esecuzione di almeno il 30% dei lavori, si ritiene che anche per cedere il bonus relativo ai lavori con Cila servano asseverazione e visto.
Il caso
I comproprietari di una casa bifamiliare stanno eseguendo un intervento agevolato con il 110%, per la riqualificazione energetica dell'edificio. Aggiungono il rifacimento della recinzione, agevolato con il 50% e in edilizia libera.
La soluzione
Anche in questo caso non ci sono istruzioni ufficiali. La relazione alla legge di Bilancio, escludendo i lavori in edilizia libera, lascia pensare che si possa fare a meno di asseverazione e visto per cedere il bonus del 50%.