Opposizione alle esecuzioni con troppi limiti
I Tribunali civili, in funzione di giudice dell'esecuzione, tornano sulla legittimità costituzionale dell'esecuzione esattoriale. In realtà, l'ordinanza è del 13 giugno 2011, e proviene dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste.
L’ordinanza è stata presa in considerazione con grave ritardo, vista l'evidenza delle posizioni discusse, ed è stata, infine, pubblicata solo quest'anno, a distanza di oltre sette anni dalla sua emissione (GURI, 1^ serie speciale, 2 maggio 2018).
La questione è di particolare importanza, vista la sensibilità, finalmente dimostrata dalla Corte, alla necessità di ricondurre nell'alveo costituzionale la disciplina delle opposizioni all'esecuzione esattoriale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 giugno).
Si espone a censura, per contrasto con gli articoli 3, 24, e 42 della Costituzione, la norma dell'articolo 63 del Dpr 602/73, come sostituito dall'articolo 16 del Dlgs 46/1999, il quale prevede che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignorare o desistere dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3 (coniuge, parente o affine del debitore), in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo.
In forza di tale norma – ed è questo il punto censurato – il soggetto diverso da coniuge, parente o affine del debitore può presentare opposizione di terzo ex articolo 619 del Codice di procedera civile solo provando il suo titolo di proprietà con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
La questione è stata sollevata d'ufficio, tenuto conto che il giudice remittente si sarebbe trovato nella difficoltà oggettiva di pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione promossa dal terzo, pur a fronte della sua fondatezza.
Il Tribunale di Trieste precisa i profili di rilevanza con puntualità, al fine di integrare i requisiti di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.
Espone, quindi, le censure di legittimità costituzionale con riguardo ai principi di cui agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione: l'articolo 63 del Dpr 602, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, pone limiti tali, dal punto di vista formale e temporale, alla prova dell'appartenenza al terzo dei beni pignorati tali da non consentire, ma solo sotto il profilo formale, di ritenere idonee le prove offerte dall'opponente, non avendo tali documenti la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, pur essendo certamente anteriori all'anno cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.
La costante giurisprudenza della Corte ammette le deroghe tributarie al diritto comune solo se non sono irragionevoli e non comprimono ingiustificatamente il diritto di difesa, o, ancora, come nel caso in oggetto, il diritto di proprietà e la sua funzionalizzazione.
La stessa ordinanza appare non solo manifestamente ammissibile, ma pure manifestamente fondata e attiene alla corretta tutela della posizione di diritto soggettivo perfetto del contribuente innanzi alla pretesa esecutiva dell'amministrazione finanziaria, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale (415 / 96, 444/95, 158/08), versandosi in fattispecie del tutto estranee al rischio di fraudolenta elusione.
Come nel caso di opposizione all'esecuzione esattoriale ex articolo 615 del Codice di procedura civile (sentenza 114/18 della Corte costituzionale), anche nel caso in commento (opposizione di terzo ex articolo 619 del Codice di procedura civile) non è possibile superare la norma con l'interpretazione adeguatrice, da cui la necessità di una pronuncia di incostituzionalità.