Opzione da effettuare entro il 15 novembre e revoca «collettiva»
A regime è possibile esercitare l’opzione per il gruppo Iva tramite la comunicazione specifica entro il 30 settembre se si vuole far “partire” il gruppo dall’anno successivo (o da ottobre a dicembre, ma in questo caso il gruppo ha decorrenza dal secondo anno successivo). Per il solo anno 2018, il decreto attuativo del 6 aprile scorso ha fatto slittare il primo termine al prossimo 15 novembre.
Per il gruppo Iva c’è il principio all in, all out, nel senso che tutti i soggetti tra cui sono presenti i vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa – indicati nell’articolo 70-ter del Dpr 633/72 – devono partecipare al gruppo. In linea di principio, non è possibile scegliere se aderire o meno al gruppo, a meno che non venga presentato uno specifico interpello per escludere determinati soggetti, interpello che può essere presentato anche preventivamente alla costituzione del gruppo, come chiarito dalla risoluzione 54/E/2018 delle Entrate.
Sul fronte opposto, l’articolo 70-decies, comma 1, del Dpr 633, prevede che qualora nei confronti di uno dei soggetti partecipanti al gruppo non sussistano uno o più dei requisiti richiesti, l’opzione per la partecipazione al gruppo è priva di effetti, ma solo limitatamente a tale soggetto.
Una volta esercitata l’opzione – e verificata, quindi, la sussistenza dei requisiti – può avvenire che, nel corso del tempo, si presentino delle cause che determinano la perdita di uno o più vincoli, con la contestuale esclusione di uno o più soggetti dal gruppo stesso.
Il comma 2 dell’articolo 70-decides citato stabilisce che, se viene meno il vincolo finanziario, l’esclusione dal gruppo ha effetto a partire dalla data in cui viene meno il vincolo. Se, invece, vengono meno il vincolo economico o organizzativo, l’esclusione dalla partecipazione al gruppo decorre dall’anno successivo a quello in cui è stata riconosciuta l’insussistenza del vincolo.
Nel caso in cui dovesse esservi sequestro giudiziario dell’azienda, ex articolo 670 del Codice di procedura civile, l’esclusione decorre dalla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro.
In presenza, invece, di procedure concorsuali, l’esclusione è collegata a ben determinati momenti:
per il fallimento, dalla sentenza dichiarativa dello stesso;
per il concordato preventivo, dal decreto di ammissione;
in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento;
per l’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, dalla data del decreto che dispone la procedura.
Anche il venir meno di uno dei due soggetti coinvolti nel gruppo rappresenta una causa di cessazione del gruppo stesso, che potrà avvenire anche prima che sia trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nell’opzione.
La norma contenuta nell’articolo 70-novies del Dpr 633, stabilisce, infine, che la revoca dell’opzione per il gruppo Iva (esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater) deve essere comunicata dal rappresentante del gruppo stesso, attraverso la dichiarazione prevista dal comma 5 dell’articolo 70-duodecies citato, sottoscritta anche da tutti gli altri soggetti partecipanti al gruppo.