Ordinanza sulla cittadinanza italiana, registro a metà con la compensazione delle spese
Per il 50% l’imposta è prenotata a debito mentre per l’altra parte il pagamento grava sulla persona che ha ottenuto il riconoscimento
Per l’ordinanza con la quale il tribunale riconosce la cittadinanza italiana a uno straniero e compensa le spese processuali tra costui e lo Stato, l’imposta di registro deve essere «prenotata a debito» per la metà e deve essere pagata, per l’altra metà, dal soggetto che, nel giudizio, è stato controparte dello Stato. Lo afferma la risposta a interpello 108/2024 delle Entrate.
Il documento di prassi ricorda che l’articolo 158 del Dpr 115/2002 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari...