Contabilità

Organi di controllo nelle Srl, ultima chiamata per la nomina

Obbligo da onorare entro il termine per l’approvazione dei bilanci 2022. L’Ufficio del Massimario della Cassazione: inopportuni ulteriori rinvii

di Cristina Bauco e Nicola Cavalluzzo

Con l’approvazione del bilancio 2022, si presenterà il tema del sistema dei controlli delle Srl. Su di esso ci siamo soffermati, tentando di far chiarezza sugli ambiti applicativi di una norma – l’articolo 2477 del Codice civile – che ancora a distanza di anni dalle più recenti modifiche sembra non conoscere una lettura univoca. Vi è anche un’altra disposizione, non contenuta nel Codice civile ma nel Codice della crisi, che contribuisce a rendere particolarmente detestabile il meccanismo delle nomine nella srl, la cui applicazione è stata più volte rinviata. Si tratta dell’articolo 379, comma 3, che, vigente sin dal 16 marzo 2019, ha modificato il regime di prima nomina nelle srl dell’organo di controllo e/o del revisore.

In particolare, in base alle recenti regole, la nomina è obbligatoria nel caso in cui la Srl:
i) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
ii) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
iii) abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti (totale dell’attivo 4 milioni; ricavi 4 milioni; dipendenti mediamente occupati 20 unità).

Tale disposizione è stata oggetto di reiterati interventi di modifica che hanno riguardato, in un primo momento, i limiti menzionati nell’articolo 2477, comma 2; successivamente, il legislatore si è concentrato sul comma 3, dedicato all’individuazione dei termini e delle modalità per rendere effettivo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore nelle società che per la prima volta rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2477.

In sintesi, l’originaria versione dell’articolo 379, comma terzo, del Codice della crisi prevedeva che le srl già costituite alla data di entrata in vigore della medesima, al ricorrere delle condizioni in cui si rende obbligatoria la nomina per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 2477 dovevano provvedere entro nove mesi dalla data di entra in vigore della norma, vale a dire entro il 16 dicembre 2019. L’ultimo periodo dell’articolo 379, comma terzo, precisava che, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477, si doveva aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo, vale a dire 2017 e 2018.

L’articolo 8, comma 6-sexies, del Dl 162/2019 (Milleproroghe), ha modificato l’articolo 379, comma 3, stabilendo che le parole «entro nove mesi dalla predetta data» siano sostituite dalle parole «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019». La riapertura del termine comportava l’aggiornamento degli esercizi da considerare per valutare se almeno uno dei parametri di cui all’articolo 2477 risultasse superato (diventavano il 2018 e il 2019). In seguito, per contenere gli effetti negativi connessi all’emergenza Covid, l’articolo 379 è stato nuovamente modificato dall’articolo 51-bis del Dl 34/2020 e le parole «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono state sostituite da «bilanci relativi all’esercizio 2021». Le nuove prime nomine potevano pertanto essere deliberate nel 2022, in occasione dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 e i due esercizi da prendere in considerazione diventavano il 2020 e il 2021.

Ma la telenovela continua. Infatti, l’articolo 1-bis, inserito in sede di conversione del Dl 118/2021, ha previsto l’ennesima proroga del termine per la nomina degli organi di controllo, consentendo alle società che non vi avessero già provveduto, di differire la possibilità di nominare alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, vale a dire nel corso del 2023 (con conseguente riconsiderazione dei due esercizi di riferimento che diventano il 2021 e il 2022).

Un bel caos legislativo che ha anche fatto dubitare l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (relazione n. 87 del 15 settembre 2022) della opportunità di rinviare per l’ennesima volta l’applicazione dell’articolo 379, comma 3. Questo perché, nel frattempo, il Codice della crisi dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore con disposizioni che confermano l’importante funzione svolta dall’organo di controllo ai fini dell’emersione precoce della crisi di impresa.

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