Imposte

Pa selezionate per lo split payment

di Michele Brusaterra

Per individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte nello split payment, si deve fare riferimento all'elenco valido per l'emissione della fattura elettronica.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio del decreto del 13 luglio, è ufficiale l'individuazione delle pubbliche amministrazioni che devono applicare il regime Iva della scissione dei pagamenti. Dopo l’intervento normativo del Dl 50/2017, il decreto del 27 giugno, modificando quello del 23 gennaio 2015 che ha a suo tempo attuato il regime in commento, aveva individuato, quali destinatari dello split payment, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'Istat, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.

Con il decreto del 13 luglio, in un'ottica di semplificazione e di uniformazione, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la scissione dei pagamenti sono tutte quelle per le quali vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Rientrano, pertanto, i soggetti indicati ai fini statistici dall'Istat ed inseriti nell'elenco da pubblicare in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità indipendenti e le amministrazioni autonome, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 2001, tra cui si annoverano sia le amministrazioni dello Stato, e anche le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Non solo. Vista l'estensione del regime della scissione dei pagamenti anche ad altri soggetti, il Mef ha pubblicato, all'interno del proprio sito, altri quattro elenchi che individuano i contribuenti coinvolti nel meccanismo. Si tratta dell'elenco delle società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell'elenco delle società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime ed infine dell'elenco delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Con riferimento a questi quattro elenchi è bene far presente che fino al 19 luglio scorso i soggetti interessati potevano far presente mancate o errate inclusioni negli elenchi stessi. Spirato tale termine, ad oggi non si hanno ancora gli elenchi definitivi, con indubbie complicazioni sul piano applicativo della scissione dei pagamenti qualora, negli elenchi definitivi, non dovessero essere più presenti soggetti prima inclusi.

Passando all’esigibilità dell'imposta, che si ha al momento del pagamento del corrispettivo, e ricordando che il regime in commento consiste nel ribaltare l'obbligo di liquidazione e versamento dell'Iva sul cliente, il decreto del 27 giugno ha previsto delle deroghe: su opzione dell'acquirente - pubblica amministrazione e società destinataria della norma - l'esigibilità può essere anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.

Anche su questo tema però, in questo momento di grande confusione creata dai decreti succedutesi nel tempo, vi sono due norme inserite nel decreto del 13 luglio: da una parte viene previsto che il decreto, che individua definitivamente le pubbliche amministrazioni, si applica alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso e, quindi, da ieri, 25 luglio; dall'altra sono fatti salvi, comunque, i comportamenti dei soggetti che hanno applicato lo split payment con riferimento alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dal primo luglio 2017.

Si spera, in ogni caso, che in via interpretativa si vogliano fare comunque salvi i comportamenti dei contribuenti.

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