Controlli e liti

Pace fiscale, frode nel reverse charge: no alla sanatoria errori formali, sì a quella per i pvc

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di Dario Deotto

Le violazioni relative all’inversione contabile non rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali quando vi è stata una finalità di evasione o di frode di cui sia stata provata la consapevolezza da parte della controparte. Tali violazioni rientrano, invece, nella definizione dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018).

Risulta questo il contenuto della risposta all’interpello 144 di ieri ( clicca qui per consultarla ). A cui è seguita la risposta 145 ( clicca qui per consultarla ), sempre in tema di inversione contabile.

La risposta 144/2019

La questione della risposta all’interpello n. 144 attiene alla constatazione della violazione con la quale è stata rilevata l’errata applicazione del regime ordinario Iva in luogo dell’inversione contabile sugli acquisti effettuati, violazione per la quale è stato ipotizzato che il cessionario risultava essere consapevole. A tal fine, va rilevato che l’articolo 6, comma 9-bis1, del Dlgs 471/1997 prevede la sanzione fissa compresa tra 250 e 10 mila euro quando l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, mentre è stata oggetto di applicazione dell’Iva in via ordinaria. La norma fa salvo anche il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del cessionario/committente. Tuttavia, tale sanzione fissa non trova applicazione – ma viene irrogata quella dal 90 al 180 per cento dell’imposta – quando l’evasione è stata determinata da una finalità di frode o di evasione di cui sia provata la consapevolezza del cessionario o del committente (articolo 6, comma 9-bis1, terzo periodo). Poiché nel caso dell’istanza di interpello la violazione constatata risulta quest’ultima, la stessa non può rientrare (per l’Agenzia, e comunque giustamente) nel novero delle violazioni formali di cui alla sanatoria di dette irregolarità, ai sensi dell’articolo 9 del Dl 119/2018. A tal fine, il documento cita la circolare 11/E/2019 con la quale è stato affermato che le violazioni sull’inversione contabile risultano contemplate dalla sanatoria disciplinata dall’articolo 9 del Dl 119/2018 solamente quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.

La violazione oggetto dell’interpello rientra così nella definizione del contenuto dei processi verbali di constatazione all’articolo 1 del Dl 119/2018.

La risposta 145/2019

Anche la risposta all’interpello n. 145, sempre di ieri, riguarda un caso in cui risultava applicato il regime ordinario Iva, in luogo del reverse charge. Anche in questo caso si trattava di una frode Iva. Questa aveva consentito al cessionario – secondo i verificatori – di maturare un notevole credito Iva che, per effetto all’adesione al regime di liquidazione dell’Iva di gruppo, è stato trasferito alla capogruppo. La società cessionaria intende pertanto aderire alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all’articolo 1 del Dl 119/2018, versando l’Iva indebitamente detratta. Secondo l’Agenzia, l’integrale versamento di quanto indicato nel Pvc, consente di ripristinare la capienza del credito trasferito alla controllante una volta perfezionatesi la definizione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 144/2019

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 145/2019

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