Imposte

Paradosso Tasi sui fabbricati merce

immagine non disponibile

di Pasquale Mirto

I fabbricati merce, cioè gli immobili invenduti dalle imprese costruttrici, vivono in pieno uno dei paradossi determinati dall'incrocio di Imu e Tasi. Esentati dall'Imu in base al Dl 102/2013, proprio per questo beneficio vedono ampliarsi gli spazi della Tasi, che quest'anno può arrivare al 2,5 per mille e nel 2015, senza correttivi, può volare addirittura al 10,6 per mille. Spazi che i Comuni sono stati spinti a utilizzare anche perché in molti casi le “compensazioni” statali per il mancato gettito Imu si sono rivelate inferiori al reale peso fiscale di questa tipologia di immobili.
Le imprese interessate, quindi, devono spulciare le delibere comunali alla ricerca della corretta aliquota da applicare, stando attente a molte variabili: il Comune può aver infatti deciso un'aliquota ad hoc sui fabbricati-merce, anche più alta rispetto alla Tasi attribuita agli altri immobili perché in questo caso non scatta appunto il vincolo legato alla somma di Imu e Tasi, oppure può applicare ai fabbricati merce l'aliquota generica scelta per la categoria catastale o, in modo ancor più generalizzato, per gli immobili diverse dalle abitazioni principali.
Anche sulle agevolazioni Imu, però, bisogna tenere d'occhio il calendario. Alcune di queste agevolazioni hanno comportato l'esonero dal pagamento già a partire dalla seconda rata del 2013, altre invece decorrono dal 1° gennaio 2014, e quindi per queste ultime il termine di presentazione della dichiarazione scadrà nel 2015. Le fattispecie che erano sottoposte all'obbligo di dichiarazione entro il 30 giugno 2014 sono elencate nell'articolo 2 del Dl 102/2013: immobili merce, appunto, unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e abitazioni del personale delle Forze armate.
L'Economia, nelle Faq Imu-Tasi del 4 giugno, ha precisato che il contribuente deve utilizzare il modello di dichiarazione Imu ordinario e compilare il campo delle annotazioni specificando la norma che legittima l'esenzione. L'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza comporta che la dichiarazione ha valore costitutivo dell'agevolazione. Per cui, anche se di fatto il contribuente si trova nelle condizioni previste dalla norma, l'agevolazione non potrà essere riconosciuta se la dichiarazione non è stata presentata.
La previsione a pena di decadenza comporta poi che nessun valore potrà essere dato alle dichiarazioni tardive, perché il beneficio è subordinato alla presentazione entro una data fissa. Ciò comporta che la tardiva presentazione della dichiarazione non potrà essere ravveduta, come negli altri casi “ordinari”, per i quali è ammessa la possibilità di rimediare entro 90 giorni (e quindi entro il 29 settembre) pagando la sanzione ridotta del 10% (5 euro). Naturalmente, la dichiarazione tardiva non esplicherà effetti costitutivi dell'agevolazione per la seconda rata 2013, ma potrà considerarsi valida come dichiarazione relativa al 2014, sempre che gli immobili dichiarati non abbiamo subito modifiche.
Per quanto riguarda la possibilità di ravvedere l'omesso versamento del saldo Imu 2013, la soluzione non è pacifica. Il ministero ha ritenuto, nella circolare 1/Df/2013, che la dichiarazione Imu è “periodica”, e quindi l'omesso versamento del saldo Imu 2013 poteva essere ravveduto al massimo entro il 30 giugno 2014. Ciò implica che se il contribuente effettua comunque un versamento oltre tale termine, questo non potrà considerarsi come ravvedimento ma andrà qualificato come tardivo versamento, soggetto alla sanzione del 30%. Secondo Ifel («Il Bilancio 2013»), invece, la dichiarazione Imu non sarebbe «periodica» ma «episodica» e quindi sarebbe possibile ravvedere l'omesso versamento del saldo 2013 entro il 16 dicembre 2014. Occorre poi ricordare che il Comune potrebbe aver regolamentato dei termini più dilatati per effettuare il ravvedimento. Soprattutto per gli immobili merce, il contenzioso appare inevitabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©