Parcheggi privati, per l’avvocato generale l’Iva si paga anche sulle «spese di controllo»
L’esistenza del rapporto sinallagmatico e del nesso diretto fra prestazione e controprestazione è nuovamente al centro dell’attenzione della giustizia europea. Questa volta la questione (causa C-90/20) riguarda la rilevanza in senso oggettivo dell’incasso di somme, qualificate come «spese di controllo», che il gestore di parcheggi su suolo privato percepisce in caso di violazione delle condizioni di utilizzo degli spazi (pagamento di una tariffa insufficiente, ticket non controllabili o non visibili, eccetera).
La pronuncia pregiudiziale coinvolge quindi una questione generale del diritto dell’Unione. In attesa di conoscere il pensiero dei giudici, sono interessanti le conclusioni dell’avvocato generale, secondo il quale l’indagine va condotta considerando la realtà economica dell’operazione. Occorre dunque prescindere dalla qualificazione formale data dalle parti al rapporto, nonché dagli scopi e dai risultati delle operazioni controverse, in quanto rileva soltanto la sussistenza (o meno) del nesso diretto fra prestazione e corrispettivo, indipendentemente dall’entità di quest’ultimo (pari, inferiore o superiore ai costi per la fornitura del servizio di parcheggio).
In tale ambito, la prima domanda è se esista effettivamente un servizio nella logica del tributo. I poli attorno ai quali ruota l’indagine sono rappresentati dal giudizio nelle sentenze C-277/05 (Société thermale d’Eugénie-les-Bains) e C-295/17 (MEO), così come integrata dalla successiva sentenza C-43/19 (Vodafone Portugal), trattandosi, in definitiva, di stabilire se le spese controverse rappresentino un risarcimento o il corrispettivo di un servizio fruito (o fruibile) dal cliente.
L’avvocato esclude che gli esiti della sentenza C-277/05 siano applicabili al caso di specie. Qui, fu ritenuto che non siano da assoggettare a imposta le somme percepite da un albergatore in caso di disdetta di una prenotazione, essendo tali somme dovute a titolo risarcitorio. Nelle conclusioni l’avvocato generale sostiene che la fattispecie in esame è tuttavia diversa e che la portata della citata sentenza C-277/05 andrebbe limitata «ai soli casi in cui il risarcimento… sia connesso all’assenza di un’operazione».
Tale assunto avrebbe meritato maggiore approfondimento (anche per le incertezze sul confine fra risarcimento danni e obbligazioni negative, nozioni evocate nelle sentenze citate dall’avvocato e su cui è vivace anche il dibattito interno, come dimostrano le numerose risposte a interpello sulla rilevanza degli importi versati in esecuzione di accordi transattivi; fra le altre, si vedano le risposte 145 e 401 del 2021, 386 del 2020 e 387 del 2019).
A ogni modo, partendo proprio da tale assunto è agevole sostenere che la vicenda va invece risolta in linea con le statuizioni delle pronunce nei casi MEO e Vodafone Portugal. È infatti certo che un servizio è stato fornito e che l’utente è stato messo fin da subito al corrente delle condizioni d’uso del parcheggio e, pertanto, anche della possibilità che gli siano richieste “spese di controllo” per l’eventualità che tali condizioni non siano rispettate.
Ne deriva – di conseguenza – l’argomentazione sull’effettività del corrispettivo e sull’esistenza del nesso diretto fra questo e la prestazione eseguita: al collegio decidente verrà quindi offerta la conclusione di rilevanza ai fini Iva delle spese in questione.