Imposte

Sul cumulo la successione di pareri a favore

L’agevolazione non costituisce un aiuto di Stato

di Roberto Lenzi

Sulla questione del cumulo ci sono stati altri interventi istituzionali oltre a quelli indicati nell’articolo qui sopra. Ad esempio, il Mise nei pareri sul cumulo con la Sabatini sottolinea che «la legge di Bilancio per il 2020 all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali riconosciuto a tutte le imprese, a prescindere da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito, a eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato.

Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto in materia di cumulo, dalla normativa specifica del credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”».

In merito alla misura Pnrr Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in R&S specifica «in tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche». Mentre la circolare 21 del 14 ottobre 2021 della Ragioneria generale dello Stato prevede l’obbligo di assenza del doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea, nonché con risorse ordinarie dal bilancio statale.

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