Partecipate, obbligo di motivazione anche per mantenere le quote
I piani di razionalizzazione delle partecipate che gli enti locali dovranno approvare entro il 30 settembre in attuazione della riforma Madia dovranno mettere sotto esame tutte le partecipazioni, anche le più piccole, e motivare anche la scelta di mantenere le quote, e non solo le dismissioni. Sono questi i due aspetti più importanti delle Linee guida diffuse dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie, nella delibera 19/2017 insieme al modello da utilizzare per la ricognizione delle partecipazioni e dare rappresentazione dei relativi esiti.
Gli esiti dei controlli effettuati dalle sezioni regionali sui piani di razionalizzazione previsti dalla legge 190/2014 hanno evidenziato situazioni eterogenee, non sempre aderenti alle norme, e comunque in gran parte scarsamente adeguate agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore (deliberazione 27/2016). Di qui la necessità per la Corte dei conti, rafforzata dopo la pubblicazione del Testo unico sulle partecipate (Dlgs 175/2016) e del suo correttivo (Dlgs 100/2017) di emanare le nuove linee guida.
L’articolo 24 del Testo unico prevede l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono comunque essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’articolo 20, commi 1 e 2. L’eventuale alienazione, da effettuare secondo quanto previsto dall’articolo 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. Al vaglio della verifica devono essere poste tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli enti territoriali, il provvedimento ricognitorio costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato in base al comma 612 della legge 190/2014.
Il modello standard dell’atto di ricognizione e dei relativi esiti, che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, è articolato in cinque sezioni. Dopo la parte dedicata ai dati dell’amministrazione, la seconda sezione si occupa della ricognizione delle partecipazioni societarie (dirette, di controllo e non di controllo e indirette). Nella terza sezione sono riscontrati i requisiti previsti dal Testo unico sulle società partecipate; per ogni partecipazione occorre quindi indicare la riconducibilità o meno della società a una delle categorie previste dall’articolo 4, con la motivazione, e la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2, anche in questo caso con la motivazione. La quarta sezione è riservata alle partecipazioni che si mantengono senza interventi di razionalizzazione. L’ultima sezione riporta le azioni di razionalizzazione (contenimento dei costi, cessione/alienazione quote, liquidazione, fusione/incorporazione) con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.
L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del dipartimento del Tesoro (articolo 17 del Dl 90/2014). Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alle sezioni della Corte dei conti, e alla struttura del ministero dell’Economia competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica (articolo 15 del Dlgs 175/2016).
La comunicazione del provvedimento adottato in base all’articolo 24 del Dlgs 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.