Partecipazioni, in bilico il regime Ires degli indennizzi per le clausole di garanzia
La sentenza della Ctp Mantova n. 171 del 22 novembre 2017 manifesta la perdurante incertezza circa il regime Ires da riservare alle somme corrisposte all’acquirente di una partecipazione societaria a titolo di indennizzo per la violazione di clausole di garanzia contenute nel contratto di compravendita.
Si tratta di clausole che si distinguono dalle clausole di aggiustamento del prezzo (clausole di earn-out o di price adjustment), con riferimento alle quali dottrina e amministrazione finanziaria sono concordi nel ritenere che le stesse determinino anche ai fini fiscali una rettifica del componente di reddito originato dalla compravendita e debbano quindi essere assoggettate al medesimo regime fiscale (cfr. risoluzione 13 luglio 2009, n. 184/E e, in materia di compravendite d’azienda, risoluzione 15 dicembre 2004, n. 154/E).
Dal punto di vista civilistico, infatti, le clausole di aggiustamento del prezzo rettificano il prezzo di compravendita in funzione di parametri economici e finanziari pre-concordati, mentre i pagamenti effettuati in base a clausole di garanzia si qualificano alla stregua di un indennizzo corrisposto dal venditore per mantenere indenne l’acquirente a fronte di danni, perdite o passività che possono sopravvenire in capo alla società compravenduta in dipendenza di eventi anteriori alla cessione.
Tanto premesso, e tralasciando le ipotesi più complesse di indennizzi erogati a soggetti Ias/Ifrs o direttamente alla target, in base ad una prima tesi la qualificazione civilistica delle somme in questione nell’ambito degli indennizzi dovrebbe assumere rilievo determinante anche ai fini tributari e ciò a prescindere dalla modalità di contabilizzazione dell’indennizzo o dal nomen iuris attribuito dalle parti all’indennizzo nel contratto di compravendita. Secondo questa impostazione, tali somme generano in capo all’acquirente indennizzi pienamente imponibili alla stregua di sopravvenienze attive improprie di cui all’articolo 88, comma 3, lett. a), Tuir, e specularmente, in capo al venditore, sopravvenienze passive integralmente deducibili ex articolo 101, comma 4, Tuir.
Una seconda tesi attribuisce invece rilievo dirimente alla sostanza economica del fenomeno, evidenziando che – a prescindere dalla relativa qualificazione giuridico-formale – gli indennizzi in esame rivestono pur sempre la funzione di rettificare il corrispettivo originariamente pattuito per la compravendita e, pertanto, devono seguire il medesimo regime fiscale e, ancor prima, contabile, riservato all’operazione di compravendita, alla stregua di quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria con riferimento alle somme corrisposte a titolo di aggiustamento prezzo. Aderendo a tale tesi, l’indennizzo origina in capo al venditore che effettua il pagamento un componente di reddito che rettifica la plusvalenza o minusvalenza originariamente realizzata, determinando invece in capo all’acquirente una mera riduzione del valore di carico della partecipazione acquisita.
Tale ultima impostazione è stata condivisa dalla commissione tributaria provinciale di Mantova nella richiamata sentenza del 2017 (nello specifico il caso riguardava un indennizzo corrisposto all’acquirente in data successiva alla fusione per incorporazione della società target ed imputato contabilmente dall’acquirente in diminuzione del disavanzo di fusione in ragione dell’impossibilità di rettificare il costo di acquisto della partecipazione annullata). Tale pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza di merito sinora espressasi sul punto (cfr. commissione tributaria regionale del Piemonte, sentenza n. 64 del 19 febbraio 2013) ed appare di particolare interesse in quanto dalla stessa emerge che il ricorrente aveva previamente interpellato sulla questione l’amministrazione finanziaria competente (direzione regionale della Lombardia), la quale in risposta alla predetta istanza di interpello aveva al contrario aderito alla diversa tesi secondo cui l’indennizzo in esame dovesse essere assoggettato a tassazione alla stregua di una sopravvenienza attiva impropria.
Il medesimo approccio giuridico-formale risulta essere stato adottato altresì in passato dall’amministrazione finanziaria in taluni avvisi di accertamento.
Alla luce dell’incertezza interpretativa sorta, sarebbe auspicabile una presa di posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria. Ciò anche al fine di chiarire se alla luce dell’estensione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, Tuir ai soggetti Oic diversi dalle micro-imprese, il trattamento Ires degli indennizzi in esame dipenda ormai esclusivamente dal relativo trattamento contabile e, segnatamente, dall’imputazione degli stessi a conto economico o a riduzione del costo della partecipazione o se, invece, continui ad assumere rilevanza la qualificazione giuridico-formale dell’operazione, in ragione della deroga al principio di derivazione rafforzata prevista in relazione ai trasferimenti di partecipazioni societarie dall’articolo 3, comma 3, lett a) del Dm 1 aprile 2009, n. 48, la cui portata applicativa è stata estesa ai soggetti Oic ad opera del recente Dm Ifrs-Oic del 3 agosto 2017.