Partecipazioni qualificate al 26%
Sembra che il problema della discriminazione delle partecipazioni non qualificate – che in seguito alle varie modifiche intervenute nella tassazione dei redditi di natura finanziaria oggi sono tassate di più delle partecipazioni qualificate – sarà risolto, secondo la bozza di legge di bilancio, estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 e agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018; ma la distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente se deliberata fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Non si riesce più a comprendere la sorte dei dividendi percepiti dalle società semplici. Forse per un difetto di coordinamento potrebbero risultare del tutto non tassabili dato che, secondo le informazioni disponibili, non sembrerebbe più previsto che debbano concorrere a formare l’imponibile complessivo della società nella misura del 58,14%. Ma potrebbe valere anche l’interpretazione che concorrano a formare l’imponibile complessivo nel loro intero ammontare.
Un vantaggio del nuovo regime consiste nel poter compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle delle partecipazioni non qualificate.
Resterà invariato il regime degli utili e delle plusvalenze percepiti da enti non commerciali (tassazione del 100% del reddito) e dalle persone fisiche e società di persone in regime d’impresa. Invariati anche gli obblighi di comunicazione nel quadro SO del modello 770 (da parte degli intermediari finanziari, dei notai e degli emittenti) delle cessioni non effettuate in regime amministrato o gestito.