Partite Iva, monitoraggio e controlli non possono dimenticare il contraddittorio
Il Fisco fissa le regole per eliminare dalla banca dati i soggetti coinvolti in frodi fiscali che effettuano operazioni intracomunitarie e chiudere la partita Iva ai contribuenti che sono privi dei requisiti di legge. Con il provvedimento emanato il 12 giugno (si veda Il Quotidiano del Fisco del giorno successivo ), l’agenzia delle Entrate ha infatti dettato i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei contribuenti che eseguono operazioni intracomunitarie. Il provvedimento è previsto dall’articolo 35, comma 15- bis, del decreto Iva (Dpr 633/1972). La banca dati dei contribuenti che pongono in essere operazioni intracomunitarie è costituita dal Vies (Vat information exchange system). Il provvedimento riapre, però, la questione del contraddittorio con il contribuente.
Già, perché nell’ipotesi in cui, all’esito del controllo, il contribuente risulti privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi rilevanti ai fini Iva, l’ufficio può notificare un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente chiesta o mantenuta. La cessazione ha effetto dalla data di registrazione nell’anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e implica l’esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies.
L’esclusione dalla banca dati Vies
Nel caso in cui il contribuente, pur essendo in possesso dei requisiti dettati dalla normativa Iva, abbia realizzato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies. Anche in questo caso, l’esclusione ha effetto dalla data di registrazione in anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.
Istanza di nuova inclusione e ufficio competente
Il contribuente escluso dalla banca dati può, tuttavia, presentare un’istanza motivata di nuova inclusione. L’ufficio, valutate le motivazioni, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati.
Restano salvi i casi in cui il contribuente viene nuovamente incluso nella banca dati, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione. I provvedimenti di cessazione della partita Iva e di esclusione dalla banca dati, dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, sono emessi dall’ufficio dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva, al momento di emissione degli stessi provvedimenti.
Ed è proprio su questo aspetto che si giocherà l’apertura del canale comunicativo da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria nel segno del contraddittorio, cioè del confronto tra Fisco e contribuente.
Provvedimento 110418 del 12 giugno 2017