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Passaggio da organizzazione di volontariato ad Aps senza devolvere il patrimonio

Il ministero del Lavoro: entrambi gli enti rientrano già nel periodo transitorio nella definizione di Ets

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di Gabriele Sepio

Trasformazione da organizzazione di volontariato (Odv) ad associazione di promozione sociale (Aps) e viceversa senza tempi di attesa e senza obbligo di devoluzione del patrimonio. È quanto si legge nella nota del ministero del Lavoro (4313/2020) in relazione agli enti iscritti negli attuali registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale, in vista dell’iscrizione al Registro unico (Runts).

Nella fase transitoria, secondo il ministero, tali enti possono già considerarsi a tutti gli effetti enti del Terzo settore (Ets), come tali soggetti alle nuove regole sull’ordinamento e l’organizzazione interna della riforma. Le normative di settore (leggi 266/1991 e 383/2000), destinate a venire meno con l’operatività del Runts, sono al momento applicabili, invece, solo in merito alla procedura per l’iscrizione negli attuali registri. In questa fase di temporanea coesistenza di piu regimi sono allora importanti le prime indicazioni che arrivano dal ministero per gli enti che stanno avviando trasformazioni in attesa della piena operatività del nuovo registro.

Partiamo dal primo caso affrontato dalla prassi. Una Odv che si trasforma in Aps non è necessariamente tenuta ad osservare i lunghi tempi di attesa (un anno) richiesti dalla legge 383/2000 per perfezionare l’scrizione. Questo perché entrambe le categorie di enti rientrano già nel periodo transitorio nella definizione di Ets. Similmente, nel passaggio da Odv ad Aps non dovrebbe scattare alcun obbligo devolutivo. Nella fase transitoria, il trasferimento dall’uno all’altro dei registri che temporaneamente fanno le veci del Runts equivalgono, in sostanza, alla migrazione tra sezioni del medesimo Registro unico, con conseguente continuità di patrimoni. Diversamente, la devoluzione ricorre ogniqualvolta l’ente fuoriesce dal Terzo settore, per scioglimento, estinzione, cessazione o perdita della qualifica.

Da ultimo, il ministero si sofferma anche sulla procedura da seguire in questi casi. Come osservato nel documento, il passaggio da Odv a Aps e viceversa non integra una vera e propria trasformazione, nel senso civilistico del termine, ma piuttosto un mutamento di qualifica dell’ente che va altresì a mutarne il regime giuridico. Di conseguenza, trova sicuramente applicazione il principio di continuità dei rapporti giuridici (articolo 2498 del Codice civile), posto che siamo di fronte allo stesso soggetto, che modifica la propria qualificazione soggettiva, pur mantenendo la struttura associativa.