Passaggio da semplificato a forfettario anche prima del triennio
Il passaggio dal regime semplificato al regime forfettario può avvenire anche prima del triennio prescritto per legge, purché quest’ultimo regime sia quello naturale per il contribuente.
Mentre l’articolo 66 del Dpr 917/1986 prevede, dal 2017, per i semplificati, l’adozione del regime cosiddetto per cassa, con l’applicazione, però, di alcune regole per competenza, l’articolo 18 del Dpr 600/1973, al comma 5 stabilisce che, alternativamente alla tenuta di un registro cronologico di incassi e pagamenti, ovvero all’annotazione, a fine anno, nei registri Iva della fatture emesse non incassate nonché delle fatture ricevute non ancora pagate «i contribuenti (semplificati, ndA) possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta».
In questo caso la norma introduce una presunzione assoluta, presumendo «che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento». In questo caso, però, l’opzione per tale regime contabile cosiddetto delle registrazioni, è vincolante per almeno un triennio.
L’opzione, naturalmente, può essere esercitata anche attraverso comportamento concludente, come prevede il Dpr 442/1997 che attraverso l’articolo 1 letteralmente dispone che «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili» e ancora che la validità dell’opzione stessa, ovvero della sua revoca «è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività».
Viene, quindi, chiesto all’agenzia delle Entrate, che risponde all’interpello attraverso la recente risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, se un contribuente che, avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, di cui alla legge 190/2014, ha dapprima optato, con comportamento concludente, per il regime semplificato, prima che entrasse in vigore il nuovo regime di cassa e, successivamente, ha optato, tramite il quadro VO della dichiarazione Iva/2018, relativa al 2017, per il regime semplificato della «registrazione», può optare per il regime forfettario prima che sia trascorso il predetto triennio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973.
L’Agenzia, dopo aver fatto presente che, a far tempo dal primo gennaio 2015, per i soggetti che rispettano i limiti stabiliti dalla già citata legge 190/2014, il regime forfettario è il loro regime naturale, ancorché gli stessi possano optare per il regime ordinario, esprime l’opinione che il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato di cui si è detto, debba rilevare solo «per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario».
Pertanto, un contribuente che rispetta le caratteristiche per accedere al regime forfettario, che a quel punto è il suo regime naturale, vi può optare anche prima della maturazione del triennio di permanenza nel regime semplificato.
Con l’occasione l’Agenzia ricorda che, se è vero che il mancato esercizio delle opzioni non compromette l’applicazione dei vari regimi, essendo sufficiente, come già detto, il comportamento concludente, tale comportamento è oggetto di sanzione, sanzione che può essere evitata attraverso l’opzione tardiva e tramite ravvedimento operoso.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco
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