Imposte

Pasta alimentare di legumi con Iva al 4%

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di Gian Paolo Tosoni

La pasta alimentare di legumi è soggetta ad Iva con l’aliquota del 4 per cento. L’interpello a cui la risoluzione 130/E/2017 dà risposta è stato presentato da una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, intenzionata ad ampliare la sua offerta con un nuovo prodotto a base di farina di legumi. Sono tali, ad esempio, le farine di ceci, piselli, lenticchie, fagioli.

Con riferimento al prodotto oggetto di interpello, la società istante aveva preventivamente richiesto parere all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale, sulla base delle caratteristiche merceologiche del prodotto, lo aveva classificato alla voce doganale 1902, ovvero «paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze), cuscus» eccetera e in particolare alla sottovoce 190219 «paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate».

Sulla base di tale parere tecnico, l’agenzia delle Entrate, ai fini Iva, inquadra le paste di legumi, nella più generica voce «paste alimentari», di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 con la conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 4%.
L’Agenzia assimila giustamente la pasta di legumi alla pasta alimentare prodotta con farine di cereali di cui alla voce doganale 1902, pur essendo un prodotto diverso. Le tabelle Iva, infatti, sono legate a voci doganali di antica formazione e non possono tenere conto dei nuovi moderni gusti alimentari. L’Agenzia ha quindi sopperito applicando il criterio dell’assimilazione.

Si ricorda che le paste alimentari, ove prodotte da imprese agricole in regime speciale Iva, non sono incluse nella tabella A parte prima allegata al Dpr 633/1972 e pertanto non usufruiscono della detrazione mediante le percentuali di compensazione.
Ai fini delle imposte dirette, per il settore agricolo, si ritiene che le paste di legumi siano incluse nel reddito agrario in quanto il Decreto 13 febbraio 2015, che individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32 del Tuir, comprende la produzione di paste alimentari fresche e secche di cui alla voce Ateco «ex 10.73.0». Consultando le note esplicative Ateco, tale voce riguarda la Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili; non essendo prevista alcuna altra voce relativa alle paste alimentari, si ritiene che anche quelle di legumi confluiscano in questa voce e siano quindi soggette alla tassazione catastale.

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