Patent box, agevolata anche l’implementazione del software
Con riferimento al patent box sono agevolabili anche le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software prodotto, ma solo se vi è anche lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime agevolativo denominato patent box, ritenendo agevolabile non solo la concessione in uso del software prodotto dall’impresa istante, che addebita al cliente sotto forma di licenza iniziale, ma anche il reddito derivante dai successivi canoni di aggiornamento/manutenzione nonché dalle modifiche successivamente apportate, relative a «sviluppi di funzionalità aggiuntive o migliorative».
Risulta fondamentale, però, sempre a detta dell’agenzia delle Entrate, che l’impresa eserciti anche attività di ricerca e sviluppo.
L’istanza è stata posta da un contribuente esercente attività di produzione di programmi elettronici per elaboratori che ha fatto presente che, nell’ambito dei software, raramente un programma continua a funzionare inalterato per tutta la durata d’impiego, avendo bisogno di modifiche e miglioramenti che vanno anch’essi tutelati giuridicamente, visto che in loro mancanza il software sarebbe destinato a divenire ben presto obsoleto e privo di utilità.
Tali modifiche, pertanto, potenziano e migliorano il programma stesso rappresentando, sempre a detta del contribuente, una cosiddetta «manutenzione migliorativa dello stesso, che si traduce in un potenziamento delle utilità ricavabili».
L’agenzia delle Entrate, ricordando che la disposizione sul patent box prevede la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali previsti dalla norma e che l’obiettivo dell’agevolazione è quello di concedere benefici fiscali esclusivamente al reddito generato da beni immateriali stessi laddove vi siano attività di ricerca e sviluppo vere e proprie, ricorda che il comma 1, dell’articolo 7 del decreto 30 luglio 2015, attuativo delle disposizioni sul patent box, prescrive che «Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione: i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6; ii) l’uso diretto dei beni immateriali...».
Alla luce di tali disposizioni e del fatto che, in osservanza al principio Ocse del cosiddetto «nexus approach» che consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo e mantenimento del bene stesso; inoltre alla luce del fatto che il comma 1 dell’articolo 8 del decreto 30 luglio 2015 dispone che «Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività: (i) la ricerca fondamentale...”; (ii) la ricerca applicata...; (iii) il design...; (iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright“, l’agenzia delle Entrate ritiene che la richiesta dell’istante di considerare agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto possa essere valutata positivamente se consistente nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo.
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