Imposte

Patent box, sui beni immateriali si rischia di penalizzare il valore aggiunto creato

Beneficio effettivo del 25% sui costi sostenuti ma si perde il tax credit

di Luca Gaiani

Per i beni immateriali, super deduzione al 190% dei costi di ricerca e sviluppo anche se la marginalità dell’intangibile è nulla o negativa. Il regime introdotto dall’articolo 6 del decreto fisco-lavoro (Dl 146/2021), in sostituzione del patent box, agevola le imprese dotate di marchi, brevetti e know how, con la regola del «più spendi più ottieni» senza correlazione con la redditività generata dal loro utilizzo.

L’articolo 6 del Dl 146/2021 ha previsto l’abrogazione in corsa del patent box, il regime che, dal 2015, consentiva una parziale detassazione del sovra-reddito derivante dall’utilizzo diretto, ovvero indiretto (mediante concessione in licenza a terzi), di beni immateriali tutelati o tutelabili come software, brevetti, marchi (eliminati dal patent dal 2019), design e know how. La norma è stata da più parti criticata per l’infelice formulazione della decorrenza, che ne provoca un illegittimo effetto retroattivo (colpendo in alcuni casi anche i patent box avviati o rinnovati dal 2020), formulazione che dovrebbe essere corretta in sede di conversione.

Ma come funzionerà la nuova agevolazione e, soprattutto, agevolerà di più o di meno del patent box?

Il meccanismo della super-deduzione è piuttosto semplice e sperimentato, ricalcando sostanzialmente quello degli incentivi agli investimenti in beni strumentali noti come super e iperammortamento. Ogni 100 euro spesi per attività di ricerca e sviluppo su beni immateriali (compresi i marchi che ritornano tra gli intangibili agevolati), il contribuente ne dedurrà 190, di cui 100 ordinariamente dal bilancio, come sempre avvenuto, e 90 nelle dichiarazioni fiscali. Il beneficio fiscale derivante dalla norma è dunque pari al 25% circa della spesa (dato dal 90% delle aliquote Ires e Irap correnti). Se però le spese super-deducibili rientrano anche nel credito di imposta ricerca e sviluppo (ma ad oggi non lo si può dire, mancando indicazioni al riguardo), l’impresa perderà quest’ultimo beneficio dato che le due agevolazioni non sono sovrapponibili.

Come si può notare, il nuovo meccanismo, al contrario del patent box, premia esclusivamente la spesa sostenuta, prescindendo dalla maggiore marginalità (il cosiddetto premium price o concetti similari) generata dal bene immateriale, che potrebbe anche non esserci o risultare addirittura negativa.

La norma non chiarisce quali sono le spese agevolabili: si richiamano infatti genericamente le attività finalizzate alla creazione e allo sviluppo degli intangibili, senza dettagliarle, compito questo affidato a un successivo provvedimento delle Entrate. Per il patent, assumevano rilevanza (come mera condizione qualitativa) anche le spese per il “mantenimento” degli intangibili, come ad esempio, per i marchi, la comunicazione, le spese di difesa e di registrazione. Fino a quando queste indicazioni non saranno fornite, un affidabile confronto tra le due agevolazioni risulterà impossibile.

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