Imposte

Patent box calcolato sui proventi delle licenze per l’uso del software

di Luca Gaiani

Il patent box per le imprese che realizzano software tutelato si estende anche ai canoni e ai corrispettivi per le attività di implementazione, aggiornamento e personalizzazione dei programmi. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 28/E diffusa ieri. Per la realizzazione di questi ricavi, al pari del canone per la licenza d’uso inziale, è infatti richiesto lo svolgimento di una attività di ricerca e sviluppo in ottemperanza al principio Ocse del nexus approach. Fuori dalla detassazione, invece, i proventi derivanti da attività estranee al perimetro di tutela del software quali formazione del personale dei clienti, supporto telefonico e canoni periodici per l’uso di software in cloud.

Una società produttrice di software applicativo protetto da copyright, dedicato ad aziende del settore manifatturiero, ha indirizzato una istanza di interpello alle Entrate per conoscere le modalità con cui determinare l’importo dei proventi e del reddito agevolabile ai sensi della disciplina del patent box di cui alla legge 190/2014 . In particolare, la società istante chiede di sapere se sia corretto considerare agevolabili le seguenti attività (facendo dunque concorrere al regime di tassazione parziale i proventi da esse derivanti): concessione in uso del prodotto sotto forma di licenza iniziale; concessione in uso del prodotto sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione; realizzazione e concessione in uso delle «modifiche».

L’Agenzia premette che la risposta al quesito è resa nel presupposto che la società sviluppi effettivamente programmi per elaboratore originali, quali risultato di creazione intellettuale (essendo dunque realizzato il requisito oggettivo di bene agevolabile per il patent box) e che svolga attività di ricerca e sviluppo.

Il dubbio sollevato dal contribuente, e su ci si concentra la risoluzione 28/E, riguarda essenzialmente le attività (e i relativi redditi) di sviluppo e manutenzione del software in quanto per il canone di licenza iniziale si rientra sicuramente nell’ambito applicativo della agevolazione.

Per rispondere al quesito, le Entrate ricordano la necessità, al fine di ottenere l’agevolazione, che l’impresa svolga attività di ricerca e sviluppo in conformità alle regole Ocse, attività analiticamente descritte nell’articolo 8 del Dm 30 luglio 2015 , nonché che vi sia una correlazione tra tali attività e i proventi e redditi detassati.

Partendo da questa considerazione, la risoluzione ritiene che tra i proventi agevolabili siano da comprendere tutti e solo quelli che necessitano di tali attività di ricerca. L’Agenzia afferma al riguardo che questa condizione sussiste per le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, i cui canoni, al pari di quello per la licenza inziale, saranno da considerare nel calcolo del reddito agevolabile. Non così, invece, per quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.

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