Patent box con calcolo semplificato nei gruppi di impresa
Le imprese incluse nel regime di consolidato fiscale, che hanno attribuito le attività di ricerca e sviluppo a una Ip company (ossia un “contenitore” di beni immateriali), possono escludere dal calcolo del nexus ratio gli eventuali costi di acquisizione e di licenza corrisposti alla stessa società per l’utilizzo dei beni immateriali, purché il regime di consolidato sia concluso in forza di partecipazioni totalitarie al capitale tra i partecipanti e sussista ininterrottamente dall’esercizio in cui sono stati sostenuti i medesimi costi.
È quanto prevede il decreto dell’Economia del 1° marzo 2018 (diffuso ieri sul sito delle Finanze) sulle disposizioni applicative del regime di consolidato nazionale, attraverso una norma di natura interpretativa volta a chiarire le modalità di determinazione del denominatore del nexus ratio rilevante ai fini della fruizione del regime patent box.
Il rapporto tra le spese
Il nexus ratio è un rapporto matematico tra le spese di ricerca e sviluppo qualificate sulle spese totali, che “pondera” il reddito agevolabile ai fini del patent box. La differenza sostanziale tra il numeratore e il denominatore del rapporto è data dai costi di acquisto e licenza dei beni immateriali, che riducono il ratio. Ebbene, l’articolo 6, comma 2, del Dm prende in considerazione il caso di un gruppo societario fiscalmente residente in Italia, in cui le attività di ricerca e sviluppo sono state attribuite a una Ip company, la quale originariamente (ad esempio, al momento dell’invenzione) diviene legalmente proprietaria dei beni immateriali.
In tale ipotesi gli eventuali costi di acquisizione/licenza sostenuti dalle società utilizzatrici-dirette dei singoli intangibili non sono inclusi nel calcolo del rapporto, con l’inserimento al denominatore.
Partecipazioni totalitarie
All’interno della relazione illustrativa è chiarita l’intenzione di equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti inclusi nel consolidato nazionale e che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie, a quello di soggetti indipendenti, che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all’utilizzo dei beni immateriali agevolabili. In questi casi il rapporto deve essere strutturato come se l’impresa del gruppo sia direttamente proprietaria e utilizzatrice dell’intangibile, considerato che dal punto di vista tributario i partecipanti al consolidato costituiscono, di fatto, un unico soggetto assimilabile fiscalmente al soggetto giuridico che svolge, per sé, l’attività di ricerca e sviluppo sottesa al riconoscimento del beneficio.
Sicché, la condizione di partecipazione totalitaria al consolidato fiscale mira a riconoscere per il patent box l’integrazione esistente tra l’impresa che ha sviluppato l’intangibile e la successiva acquirente / licenziataria.
Il meccanismo di consolidamento integrale degli imponibili previsto in ambito di fiscal unit avrebbe potuto “smussare” la condizione di partecipazione totalitaria. Resta fermo che il consolidato fiscale non deve necessariamente essere costituito da soggetti tutti legati da rapporti partecipativi totalitari. Infatti, dal tenore della norma si desume che il rapporto totalitario deve sussistere come condizione necessaria solo tra chi ha sviluppato l’intangibile e chi ha acquisito la licenza.
Già la circolare 11/E/2016 prevedeva l’esclusione nel calcolo del rapporto dell’eventuale margine di intermediazione applicato tra parti correlate. Ora, in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla norma interpretativa, si potrà ottenere un coefficiente pari a uno.
Ministero dell’Economia, Decreto 1 marzo 2018