I temi di NT+Spazio imprese

Patent box e bonus ricerca, rotta da correggere

Circolare Assonime: opzioni 2020 da salvaguardare, su ricerca e sviluppo sanatoria da abbinare a una modifica delle sanzioni

di Luca Gaiani e Benedetto Santacroce

Tax credit ricerca e sviluppo, la sanatoria del decreto fisco lavoro va affiancata da una modifica del sistema sanzionatorio. La proposta viene da Assonime che, nella circolare 30/2021 mette sotto la lente le principali misure fiscali del Dl 146/2021. Per l’abolizione del patent box, è necessaria una correzione della decorrenza che salvaguardi le opzioni 2020.

Super deduzione dal 2021

Il regime di super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali, introdotto dal Dl 146/2021 in sostituzione del patent box presenta, come sottolinea Assonime, rilevanti problematiche con riguardo alla decorrenza e al periodo transitorio. Il dato letterale della legge (opzioni esercitate dal 22 ottobre 2021) porta a ritenere, come più volte sostenuto sul Sole 24 Ore (si vedano gli articoli nello speciale), che la norma abbia una reale e illegittima portata retroattiva cancellando anche i regimi avviati o rinnovati dal 2020 qualora, entro il 21 ottobre, non siano state inviate le dichiarazioni dei redditi contenenti l’opzione.

Si auspica, quindi una modifica legislativa, anche se una più ragionevole interpretazione della valenza delle opzioni potrebbe comunque salvare i regimi 2020. Alla correzione del testo, a quanto ci consta, sta già lavorando un tavolo tecnico Entrate – ministeri competenti.

Ricerca e sviluppo

La previsione della sanatoria relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 5 del Dl 146/2021) ha messo in evidenza le difficoltà tecniche che, sia le imprese in fase di attuazione che l’Agenzia in fase di accertamento, hanno trovato per identificare i progetti compresi nell’agevolazione e le relative spese ammissibili. Queste difficoltà, che permangono anche per il futuro, determinano, secondo Assonime, la necessità, più che condivisa, che in sede di conversione del decreto si provveda a mettere mano alla sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/97. In effetti, tale norma da luogo, in mancanza di uno dei presupposti che legittimano il credito d’imposta, all’applicazione della sanzione relativa al credito inesistente e non anche al credito non spettante. La proposta di Assonime è quella di riformulare la disposizione prendendo spunto dalla norma che ha previsto la sanatoria. In effetti, seguendo questo ragionamento, si potrebbe prevedere l’applicazione della sanzione per credito inesistente solo nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia in possesso della documentazione che dimostri la genuinità dell’attività e l’ufficio accerti che il credito è stato utilizzato in conseguenza di condotte fraudolente.

Ulteriore questione che andrebbe rivista in sede di conversione del Dl 146/2021, sarebbe quella di reinserire nelle agevolazioni di ricerca e sviluppo i commissionari, vale a dire la ricerca e sviluppo realizzata da soggetti residenti su commissione di soggetti non residenti. Il reinserimento, oggi escluso, dovrebbe essere realizzato con un meccanismo forfettario che escluda i casi in cui il commissionario sia solo un interposto tra il committente e il soggetto che realizza effettivamente l’attività di ricerca.