Imposte

Patent box, sui marchi test nel modello Redditi

di Susanna Scapigliati*

Il «nodo» per il patent box si chiama clausola di «grandfathering» e rischia di creare non pochi problemi in fase di compilazione del modello Redditi 2018. Ma andiamo per ordine.

La norma
Il decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2017 – che ha sostituito il precedente decreto del 30 luglio 2015 – ha apportato alcune modifiche alla disciplina agevolativa del patent box tra cui l’esclusione dei marchi dall’ambito di applicazione di tale regime opzionale di tassazione agevolata. A fronte di tale modifica, e con l’intento di regolare il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina previgente salvaguardando quindi le opzioni sui marchi di impresa esercitate in precedenza, nel decreto è stata inserita (articolo n.13) la cosiddetta clausola di «grandfathering».

La clausola «grabdfathering»
Tale clausola, in particolare, specifica che le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 aventi ad oggetto i marchi di impresa restano in vigore per cinque periodi di imposta o, se inferiore, sino al 30 giugno 2021 e non sono più rinnovabili.
Si prevede, inoltre, che ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d’imposta di efficacia di tale opzione, deve compilare il prospetto «Grandfathering. Opzione marchi d’impresa» contenuto nel modello Redditi 2018.
A tal fine, nel rigo RS270 della dichiarazione devono essere indicati:
-il numero dei marchi per i quali è stata esercitata l’opzione;
-l’ammontare del relativo reddito agevolabile.
È altresì necessario fornire indicazione dei codici dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:
a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
b) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione.

Il problema
Le disposizioni dell’articolo 13 del decreto sopra esposte sollevano, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi per i quali sarebbe auspicabile un intervento dell’agenzia delle Entrate. La clausola di «grandfathering», infatti, prevede che tutti i soggetti che abbiano esercitato un’opzione avente ad oggetto i marchi di impresa debbano indicare nel modello Redditi 2018 il reddito agevolabile associato a ciascun marchio, ma non fornisce alcuna specifica operativa riferibile ai casi in cui:
- oggetto dell’agevolazione siano stati più beni complementari tra loro – tra cui il marchio – per i quali sia stato determinato un reddito agevolabile complessivo riferito ai beni oggetto di agevolazione;
- l’opzione sia stata presentata da una micro, piccola o media impresa che si sia avvalsa della procedura di ruling semplificata prevista dall’articolo 12 del decreto per la determinazione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati;
- la procedura di ruling volta alla determinazione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati sia ancora in corso e quindi non risulti definito l’ammontare del contributo.
È chiaro, quindi, che gli unici casi “lineari” di applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto per i quali non si ingenerano dubbi ai fini della compilazione del modello Redditi 2018, siano due:
- la procedura di ruling avente ad oggetto la determinazione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dell’unico bene immateriale agevolato – marchio – sia conclusa;
- l’opzione avente ad oggetto l’utilizzo indiretto di marchio (flusso di royalties).

La soluzione
Questa lacuna normativa sta ingenerando non pochi dubbi nei contribuenti che si troveranno a breve a dover compilare e presentare il modello Redditi 2018.
Una possibile interpretazione, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle Entrate, potrebbe essere quella di indicare nel modello il reddito agevolabile complessivo, nel caso in cui oggetto dell’agevolazione siano stati più beni immateriali complementari, e l’importo di reddito agevolabile indicato e proposto dal contribuente nell’istanza nel caso di procedura di ruling ancora in corso.
Sembrerebbe, invece, impossibile la compilazione del quadro grandfathering del modello Redditi 2018 – nella parte relativa al reddito agevolabile - per le micro, piccole e medie imprese che, essendosi avvalse della procedura di ruling semplificata, non abbiano ancora definito in contradditorio con l’ufficio i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati.
Alla luce di quanto sopra, e dell’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello Redditi 2018, ci si auspica un tempestivo intervento dell’agenzia delle Entrate volto a fornire chiarimenti operativi che permettano di colmare la lacuna normativa.

*Responsabile Transfer pricing Bird&Bird

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