Patent box, recupero al bivio tra Redditi 2018 e integrativa
Il recupero del vantaggio fiscale derivante dalla chiusura dei ruling inerenti il regime di patent box entra nel vivo. Nel 2018 si stanno concludendo con le Entrate un certo numero di accordi. Si tratta di ruling che riguardano prevalentemente il 2015, primo esercizio di applicazione del patent box, e che definiscono metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa con riferimento al periodo di presentazione dell’istanza e ai quattro successivi.
Nelle more della sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia, il reddito degli esercizi interessati è stato determinato senza tenere conto del beneficio; ora le opzioni per le imprese per il recupero delle deduzioni pregresse sono diverse.
In primo luogo, il beneficio può essere recuperato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, se il ruling è definito nel 2018. In questa dichiarazione sarà, quindi, possibile indicare le deduzioni relative agli esercizi dal 2015 al 2018. Se l’accordo si è invece chiuso negli ultimi mesi del 2017, le deduzioni pregresse possono essere recuperate nella dichiarazione relativa al 2017. Si applica, cioè, l’articolo 4 del Dm 28.11.2017 in base al quale il beneficio relativo agli esercizi compresi tra l’avvio della disciplina e la data di sottoscrizione del ruling va recuperato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell’accordo.
Un’alternativa è la presentazione di dichiarazioni integrative; se l’esercizio di riferimento è il 2015 andrà presentato il modello Unico 2016 mentre se l’esercizio di riferimento è il 2016 andrà presentato il modello Redditi 2017. Si applica, cioè, la norma secondo cui la presentazione di dichiarazioni integrative, anche a favore, possono essere presentate fino al termine per la notifica degli accertamenti di cui all’articolo 43 del Dpr 600/1973. Devono intendersi quindi parzialmente superate le indicazioni fornite dalle Entrate nella circolare n. 11/E del 2016. All’epoca, infatti, l’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 consentiva la presentazione di dichiarazioni integrative a favore solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’esercizio successivo; e, quindi, con riferimento alla deduzione relativa al 2015, fino al 31 ottobre 2017.
La presentazione di dichiarazioni integrative determina un vantaggio evidente rispetto alla prima opzione descritta; la deduzione consente un risparmio di imposta più elevato in quanto nel 2015 (e nel 2016) l’aliquota dell’Ires era del 27,5% rispetto al 24% che andrebbe applicato se le deduzioni pregresse trovassero indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 o al 2018.
La presentazione nel 2018 della dichiarazione integrativa relativa al 2015 comporta l’applicazione del comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 in base al quale il credito o il maggior credito evidenziato nella dichiarazione medesima può essere utilizzato in compensazione, secondo le regole ordinarie, solo dei versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Pertanto, il credito relativo all’esercizio 2015 potrà essere compensato con i versamenti del 2019 e l’utilizzo andrà indicato nel quadro DI del modello Redditi 2019.
Laddove, invece, la deduzione da recuperare fosse quella relativa al 2016, la dichiarazione integrativa presentata entro il 30 settembre 2018 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo) consente l’utilizzo immediato del credito secondo le regole ordinarie.
Resta, infine, ferma la facoltà di recuperare le deduzioni pregresse da patent box presentando istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.