Imposte

Patent box, royalties al lordo dei costi di Ricerca e sviluppo per il tax credit estero

Il principio di diritto 15 traccia la rotta per le rettifiche degli uffici

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di Luca Gaiani

Per il test di detraibilità del credito di imposta estero su proventi da patent box, le royalties incassate oltrefrontiera vanno considerate, al numeratore del rapporto, nell’importo lordo e non al netto dei costi di ricerca e sviluppo. Il chiarimento, che modifica pro-contribuente l’impostazione adottata in alcune verifiche, giunge dal principio di diritto 15/2021. Il sistema di tracciamento dei costi da patent box non è tale da far superare le istruzioni della circolare 9/E/2015, che prevedono, in assenza di stabile organizzazione, di riportare al numeratore i redditi esteri al lordo dei costi sostenuti per produrli.

L’agenzia delle Entrate torna ad affrontare, con il principio di diritto 15/2021, un tema che interessa tutte le imprese con patent box da utilizzo indiretto derivante da canoni di fonte estera per i quali si calcola il foreign tax credit (Ftc).

Con il precedente principio di diritto 15 del 2019, le Entrate avevano affermato che la detassazione parziale di questi redditi rientrava nel disposto del comma 10 dell’articolo 165 del Tuir e che dunque i contribuenti dovevano proporzionalmente ridurre le imposte pagate all’estero della percentuale di esenzione (come avviene ad esempio per i dividendi, non imponibili per il 95%). Secondo le Entrate, nel calcolo del Ftc, le ritenute subite all’estero su royalties agevolate con il patent box devono dunque essere abbattute di una percentuale data dal rapporto tra reddito netto detassato (50% della differenza royalties meno costi; era 30% per il 2015 e 40% per il 2016) e le royalties stesse. Ad esempio, se la royalty in patent box era pari a 100 con ritenuta estera di 10, e i costi ascrivibili erano di 60, la detassazione risultava pari a 20 (pari a 40 x 50%). L’imposta estera andava dunque ridotta del 20%, da 100 a 80.

Rimaneva ancora un dubbio sulle modalità di determinazione del tetto di detraibilità previsto dal comma 1 dell’articolo 165. La norma stabilisce che le imposte estere sono accreditabili nei limiti del rapporto tra reddito prodotto all’estero e reddito complessivo. La circolare 9/E/2015 aveva stabilito che per i redditi cosiddetti “isolati”, come appunto le royalties, l’importo da porre al numeratore era dato dal provento al lordo dei costi sostenuti per produrlo, a seguito delle oggettive difficoltà di determinazione. Alcuni Uffici, in sede di verifica, hanno però sostenuto che, in presenza di patent box, si possono superare le istruzioni della circolare allocando alle royalties estere la quota di costi di ricerca e sviluppo rilevata ai fini del calcolo dell’agevolazione. L’approccio in questione riduce il numeratore e dunque la percentuale e ha condotto in taluni casi ad accertamenti con rettifiche del Ftc per importi considerevoli.

Il principio di diritto 15/2021 blocca questa tesi, affermando che il sistema di rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo del patent box, che pure è idoneo per quantificare la riduzione delle imposte estere ai sensi del comma 10 (come da esempio sopra riportato) non può invece essere applicato, per mancanza di oggettività, per abbattere il reddito di fonte estera inserito nel numeratore del rapporto. Pertanto, anche per le imprese che applicano il patent box, il reddito estero si inserisce al numeratore al lordo dei costi ad esso relativi.

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