Patent box, si accede all’agevolazione calcolando autonomamente i benefici
Modifica all’accesso al regime patent box con un doppio obiettivo: semplificare la procedura di fruizione dell’agevolazione contenuta nell’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 190/14 e ridurre in maniera significativa i tempi e i costi di compliance per i contribuenti, nonchè alleggerire i carichi di lavoro dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 4 del decreto crescita intende consentire ai contribuenti, su opzione, di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto con l’Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.
Infatti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita (2019 per i soggetti solari), i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono utilizzare il patent box possono scegliere di determinare, direttamente ed autonomamente, e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie in «idonea documentazione» che dovrà essere:
• predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto crescita
• comunicata all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione fiscale del periodo d’imposta in cui si beneficia dell’agevolazione.
Inoltre, secondo il comma 1 dell’art. 4, i soggetti che esercitano l’opzione per la semplificazione ripartiscono la variazione in diminuzione del reddito agevolabile:
• in tre quote annuali di pari importo;
• da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata la predetta opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
La modalità di determinazione dell’agevolazione direttamente in dichiarazione diventa alternativa alla procedura ordinaria (ruling) di cui articolo 31-ter del Dpr 600/73 ove applicabile.
La disciplina opzionale si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling di cui articolo 31-ter del Dpr 600/73, a condizione che (articolo 4, comma 4):
• non sia stato concluso il relativo accordo;
• il contribuente comunichi alle Entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.
Da questo punto di vista i contribuenti dovranno quindi esaminare i costi-benefici di tale scelta considerato lo stato di avanzamento della procedura di ruling.
Possiamo quindi distinguere due opzioni:
a regime (art. 4icolo comma 1);
per le annualità pregresse (articolo 4, comma 4).
In entrambi i casi, la deduzione è ripartita in tre quote di pari importo.
Nel caso di opzione, a seguito dei successivi controlli da parte del Fisco per la rettifica del reddito escluso dall’agevolazione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la «idonea documentazione» per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.