Imposte

Patent box, la super deduzione entra nel modello Redditi Sc

Il modello Redditi 2022 accoglie per la prima volta il nuovo regime di deduzione maggiorata al 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a brevetti, software protetto da copyright e disegni e modelli

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Il modello Redditi 2022 accoglie per la prima volta il nuovo regime di deduzione maggiorata al 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a brevetti, software protetto da copyright e disegni e modelli introdotto dall’articolo 6 del Dl 146/2021, che ha efficacia dal 2021. I profili operativi del nuovo patent box sono contenuti nel provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 ma nella pratica, vista l’assenza di una circolare esplicativa, sono ancora molte le criticità connesse alla determinazione del beneficio.
Soggetti e costi agevolabili

Possono optare per il nuovo patent box i soggetti residenti in Italia titolari di redditi di impresa (ad esclusione di quelli che determinano il reddito in maniera forfettaria o su base catastale, in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure), i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, in presenza di una Convenzione e dello scambio di informazioni tra il Paese di residenza e l’Italia e gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Per poter beneficiare dell’agevolazione tali soggetti devono poter essere qualificati come “investitori” ossia soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, che realizzano l’investimento nell'ambito della loro attività d’impresa, sostenendo i relativi costi e assumendosi i relativi rischi, secondo i principi e i criteri fissati dalle linee guida Ocse in materia di transfer pricing.
Nella base di calcolo rientrano le spese per il personale, le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di leasing, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali, le spese per servizi di consulenza, le spese per materiali e forniture e, infine, le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi e alla loro protezione. Tuttavia, deve trattarsi sempre di spese attinenti le “attività rilevanti” che rispettino i principi di effettività, inerenza e congruità. Non rilevano, invece, eventuali rivalutazioni o riallineamenti fiscali.
Per i dipendenti conta la retribuzione lorda, comprensiva del Tfr e degli oneri aggiuntivi (mensilità, ferie, permessi, trasferte, ecc.) mentre i costi di amministratori o soci rilevano al massimo in misura pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo a condizione che sia stato effettivamente corrisposto l’intero compenso nel periodo d’imposta agevolato (articolo 6, comma 6, Dm 26 maggio 2020) e che venga attestata la partecipazione alle attività di R&S.
Come indicato nel provvedimento, le spese sono imputate a ciascun periodo d’imposta nel rispetto del principio di competenza (articolo 109, Tuir) indipendentemente dai regimi contabili adottati dall’impresa, nonché dell’eventuale capitalizzazione delle stesse. Tale criterio rileva anche per i costi sostenuti negli otto anni precedenti l’ottenimento della privativa (“recapture”). I costi rilevano pertanto nel loro ammontare fiscalmente deducibile.
La privativa e la cumulabilità

Per la super deduzione l’intangibile deve essere “tutelato” e l’ottenimento della privativa industriale individua il momento a partire dal quale possono essere dedotte le spese sostenute per la sua creazione o per il mantenimento. L’agenzia delle Entrate a Telefisco ha chiarito che nel nuovo regime non rientrano i brevetti «in corso di concessione», ovvero quelli per i quali sia stata depositata la domanda ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa. Solo l’attestato rilasciato dall’ufficio competente costituisce la prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale. Pertanto, se la privativa è stata concessa nel 2021, è possibile beneficiare del nuovo patent box per i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il bene immateriale oggetto di incentivo.
Il nuovo patent box è cumulabile con i costi di R&S. La fruizione congiunta dei due incentivi (unitamente a eventuali altri benefici riguardanti gli stessi intangibili agevolati) non può essere tuttavia superiore all’ammontare dei costi sostenuti (Assonime n. 19/2022). Pertanto, ai fini del conteggio è indispensabile ricostruire l’importo di eventuali benefici già fruiti nel tempo.

L’ESEMPIO
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