Imposte

Patent box, la super deduzione fa i conti con i costi di ricerca

La scelta sull’uscita dal regime attuale e il transito nel nuovo richiede di stimare le spese di R&S dei prossimi anni<br/>

di Luca Gaiani

La scelta sulla uscita dal patent box e il transito nel nuovo regime delle super-deduzioni richiede una stima delle spese di ricerca e sviluppo dei prossimi anni. Il calcolo di convenienza tra i due regimi riguarda elementi eterogenei, da un lato il 50% del reddito agevolabile derivante dai beni immateriali, che si perde, e dall’altro il 90% delle spese che si sosterranno sugli intangibili dal 2021 in poi. Il transito, se verrà confermato che il regime di arrivo vale solo dal 2021 in poi, non è mai conveniente per chi ha in corso ruling “datati”, che riguardano anni fino al 2020.

L’articolo 6 del decreto legge sulla manovra fiscale 2022 - stando al testo in uscita dal Consiglio dei ministri di venerdì 15 ottobre - cancella in toto il patent box (commi da 37 a 45 della legge 190/2014), facendo salve le opzioni effettuate prima della entrata in vigore del decreto (giorno successivo alla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»).

Le imprese che posseggono beni immateriali (software protetto, brevetti, marchi, disegni e modelli e know-how tutelabile) potranno sfruttare, con una specifica opzione quinquennale, un nuovo bonus, il cui importo è legato, non più al sovra-reddito derivante dagli intangibili (calcolato in modo empirico), quanto alle effettive spese di ricerca sostenute su tali beni. Ispirandosi al meccanismo del super-ammortamento, la norma introduce una maggior deduzione del 90% (da portare in dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione) che si aggiunge al costo di ricerca e sviluppo dedotto nel conto economico. La super-deduzione vale, in termini di risparmio fiscale (Ires e Irap), il 25,11% del costo sostenuto. Chi entra nel regime non potrà usufruire, per gli stessi costi, del credito di imposta ricerca e sviluppo che però ha aliquote inferiori (10, 15 e 20% a seconda della tipologia) e massimali di utilizzo non previsti invece per le super-deduzioni.

Per le opzioni da effettuare nella dichiarazione del 2021 (che riguardano regimi o rinnovi che partono dal 2020), l’abrogazione del patent box interviene in modo retroattivo. Se infatti la dichiarazione con opzione viene presentata dal giorno di entrata in vigore della norma (quando cioè il patent box è già abrogato), essa diventa inefficace e l’impresa deve cancellare il beneficio di cui aveva già tenuto conto nel versamento di giugno oltre che nel bilancio. Il caso riguarda, in particolare, gli utilizzi indiretti degli intangibili (per i quali l’agevolazione non prevede ruling) o quelli per i quali si intendeva optare (sempre nel modello Redditi 2021) per l’autoliquidazione.

La norma, per rispettare lo Statuto, dovrebbe allora essere corretta facendo salve le opzioni riguardanti esercizi già chiusi alla data di entrata in vigore del Dl, anche se comunicate dopo.

Uno scenario particolare si presenta per le opzioni patent box che richiedono il ruling (utilizzi diretti); l’istanza sul 2020 è già stata inviata a fine dello scorso anno, ma anche in questo caso, stando alla lettera della legge, il perfezionamento dell’opzione si ha solo trasmettendo il quadro OP della dichiarazione 2021 (in questo senso la circolare 11/E/2016, paragrafo 3.1.1), con una sostanziale retroattività per chi non arriverà in tempo.

Per chi l’opzione patent box l’ha effettuata prima del Dl, scatta la possibilità di abbandonare il regime e transitare alla nuova super-deduzione. Non possono usufruire di questa chance le imprese con utilizzo diretto del bene che hanno già concluso il ruling alla data del Dl, nonché quelle che hanno aderito al regime di autoliquidazione di cui all’articolo 4 del Dl 34/2019 (regime che peraltro prevede una opzione di anno in anno non essendo chiaro il riferimento temporale). Possono cioè transitare nella super-deduzione le imprese con intangibili dati in licenza e quelle con ruling non ancora sottoscritto. Nel primo caso, l’uscita di fatto impatta solo dal 2021 in poi perché per gli anni precedenti la società ha già usufruito dell’agevolazione nelle dichiarazioni presentate. Nel caso di ruling ancora in corso, invece, l’uscita fa perdere anche le deduzioni pregresse dato che fino a che l’accordo non è sottoscritto l’agevolazione non può essere fruita. In questo modo si rischia di “scambiare” una super-deduzione dal 2021 in poi con una mancata agevolazione patent che può interessare anche diversi anni precedenti. Per chi ha in corso un ruling che copre fino al 2020, in particolare, lo scambio non sarà mai opportuno.

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