Imposte

Patti crossborder, slalom tra diritti e aliquote differenti

È sempre più frequente la pianificazione per asset familiari importanti

di Michela Finizio

È sempre più crossborder la pianificazione ereditaria degli italiani. Nonostante i patti successori siano ancora vietati dall’ordinamento (articolo 458 del Codice civile), studi legali e notarili sono impegnati sempre più spesso nel passaggio di asset familiari importanti su scala internazionale. La presenza di patrimoni all’estero o la residenza oltreconfine degli eredi impongono un vero slalom tra sistemi di diritto e impositivi molto diversi, anche all’interno dei confini europei.

A fornire qualche esempio di successioni crossborder è lo studio legale Withers. Il principio è dettato dalla normativa italiana: per l’articolo 2 del decreto legislativo 346/1990, se il defunto risiede in Italia al momento della morte, l’imposta è dovuta «in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero». In pratica, nel nostro Paese vige il principio di tassazione worldwide. Quindi anche un figlio residente all’estero è soggetto a prelievo in Italia, previa verifica della presenza di accordi tra i due Paesi coinvolti.

Prendiamo l’esempio di un defunto residente in Italia che lascia un immobile situato sul territorio nazionale del valore di 1,5 milioni di euro alla figlia, residente in Francia da almeno 20 anni. A quest’ultima l’Erario italiano applicherebbe l’aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di un milione euro prevista per i discendenti. Mentre l’Erario francese (che tasserebbe l’erede residente fiscalmente in Francia sull’eredità ricevuta da un defunto residente all’estero) sarebbe ben più oneroso: applicherebbe aliquote a scaglioni da 5% a 45% sul valore eccedente la franchigia di 100mila euro prevista per i figli. Tuttavia, per effetto dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni tra Italia e Francia (articolo 5), la figlia che riceve solo l’immobile sarà tassata esclusivamente in Italia. «Prevale il sistema impositivo del luogo dove è localizzato l’immobile. E in questo caso è un vantaggio, altrimenti il prelievo sarebbe maggiore», spiega Giulia Cipollini dello studio legale Withers.

Se invece il defunto residente in Italia lasciasse un immobile ubicato nel Regno Unito da 1,5 milioni di sterline al figlio residente nel Regno Unito, l’immobile verrebbe assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati: in virtù del principio di territorialità dell’imposizione sull’immobile trasferito, il Regno Unito applica l’aliquota del 40% sul valore eccedente la franchigia (calcolata in modo particolare) e, in base all’articolo 6 del trattato firmato con l’Italia, il nostro Paese concede un credito uguale all’ammontare dell’imposta applicata sul proprio territorio.

«L’Italia – aggiunge l’avvocato – ha una delle tassazioni più basse in materia di successioni. La normativa nazionale riflette una cultura meno punitiva nei confronti dei passaggi generazionali». In generale, il Fisco risulta meno pesante dove c’è un sistema di legittima più vincolante: «Lo Stato di solito non tassa in modo eccessivo l’eredità laddove già obbliga a lasciare quote importanti “all’interno della famiglia”».

Fatto sta che i vincoli della legittima sono sempre meno “accettati”. «Si incontrano casi di figli che non vogliono l’eredità, di grandi patrimoni che non vengono lasciati ai figli, in nome di una nuova generazione che deve essere in grado di “farcela da sola”. È sempre più richiesta la pianificazione, anche attraverso lo spostamento di patrimoni in Paesi che permettono di avere quote di legittima meno importanti», conclude la professionista dello studio Withers. E in questo contesto il divieto dei patti successori pone l’Italia in una posizione di isolamento rispetto a quasi tutti i Paesi europei che ammettono una maggiore autonomia privata in materia.

Imposte a confronto
Italia

Il nostro sistema prevede l’aliquota del 4% con franchigia fino a un milione di euro per il coniuge, il partner di unione civile e i parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). L’aliquota sale al 6% per fratelli e sorelle (ma con franchigia fino a 100mila euro) e per i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il terzo grado. Aliquota all'8% per gli altri eredi

Francia

Coniugi e partner di unione civile non pagano nulla. Agli altri eredi si applicano aliquote a scaglioni: dal 5 al 45% per figli o ascendenti (franchigia fino a 100mila euro) e per discendenti in linea retta di secondo e terzo grado (franchigia fino a 1.594 euro); dal 35 al 45% per fratelli e sorelle (franchigia di 15.932 euro). Aliquota al 60% se non c’è parentela

Regno Unito

Coniugi e partner di unione civile non pagano. Per gli altri eredi l’aliquota è del 40%, ma con franchigia da 325mila a un milione di sterline per i discendenti in linea retta (di cui 175mila sterline riconosciute se figli o discendenti ereditano la casa di residenza del defunto e il patrimonio è fino a 2 milioni di sterline) e da 325mila a 650mila se non c’è parentela

Germania

Aliquota dal 7 al 30% a coniugi e partner di unioni civili (con franchigia fino a 500mila euro), figli (franchigia fino a 200mila o 400mila euro) e ascendenti (franchigia a 100mila euro). Aliquote dal 15 al 43% (e 20mila euro di franchigia) per fratelli, sorelle e loro discendenti, suoceri ed ex coniugi, e dal 30 al 50% (20mila euro di franchigia) se non c’è parentela

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