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Patti parasociali, stop al rinnovo automatico senza disdetta entro un anno prima

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di Daniele Stanzione

È nulla la clausola che prevede il rinnovo automatico del patto parasociale in caso di mancata disdetta da comunicare entro l’anno precedente alla scadenza del quinquennio di durata del patto. A stabilirlo è la sentenza 1568/2018 dell’8 ottobre scorso della Corte d’appello di Brescia ( clicca qui per consultarla ). La pronuncia affronta un tema finora (a quanto risulta) non indagato in giurisprudenza ma assolutamente rilevante nella prassi, ovvero i limiti e le modalità entro cui le parti possano garantire attuazione alla facoltà di rinnovo alla scadenza dei patti parasociali in base all’articolo 2341-bis del Codice civile.

Pur ammettendo la possibilità di stipulare di patti parasociali a tempo indeterminato (con facoltà di recesso ad nutum, fermo il preavviso di 180 giorni), la disposizione fissa in cinque anni il termine massimo di durata dei patti parasociali disciplinati dalle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 2341-bis del Codice civile, con facoltà di rinnovo alla scadenza: il limite inderogabile di durata quinquennale dei patti a tempo determinato presiede a una precisa esigenza di contemperamento (richiamata in sentenza dalla stessa Corte) degli interessi connessi alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società con la naturale esplicazione della libertà di iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata.

Ciò premesso, la questione sottoposta al vaglio della Corte d’appello di Brescia ha riguardato la validità della clausola di un patto parasociale che, stabilendo un termine di durata quinquennale, prevedeva il tacito rinnovo del patto medesimo ove non venisse comunicata la disdetta entro l’anno precedente la scadenza: la fattispecie è di sicura rilevanza applicativa, dato il ricorso invalso nella prassi degli affari a modalità di rinnovo tacito (e per questo automatico) piuttosto che espresso (rimettendo piuttosto la manifestazione espressa alla decisione di scioglimento dal vincolo, come nel caso esaminato), sicché un accertamento in ordine ai limiti di ammissibilità di un eventuale rinnovo tacito non può che suscitare ampio interesse fra gli operatori.

La parte attrice, nell’impugnare la statuizione favorevole concessa in sede di arbitrato, sosteneva che la clausola fosse in contrasto con l’articolo 2341-bis del Codice civile, ritenuto espressione di una norma inderogabile e di ordine pubblico economico, nella misura in cui la stessa disposizione legislativa confina la facoltà di rinnovo esclusivamente nei limiti di una nuova (espressa) manifestazione di volontà, dovendosi escludere per ciò l’ammissibilità (e quindi la validità) di una previsione di rinnovo tacito. In secondo luogo, la parte attrice deduceva che, anche a non volerne prospettare la nullità, la clausola in questione sarebbe in ogni caso in frode alla legge nella misura in cui richiede, ai fini della disdetta, l’osservanza di un termine doppio (un anno) rispetto a quello richiesto dall’articolo 2341-bis del Codice civile per il preavviso di recesso dai patti stipulati a tempo indeterminato (180 giorni).
Investita in questi termini della questione, la Corte d’appello di Brescia ha innanzitutto precisato che «il riferimento della norma alla sua rinnovazione al termine di scadenza del patto ne rivela la ratio che è quella di consentire a ciascuno dei soci di avere la facoltà di scegliere, sino alla data della scadenza, se liberarsi o mantenere il vincolo pattizio»: coerentemente con tale interpretazione, la Corte osserva altresì che «una lettura della norma aderente alla sua ratio […] richieda che il prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti», sebbene non possa essere escluso in tesi che la rinnovazione possa avvenire «sulla base di una manifestazione tacita in mancanza di un espresso atto di disdetta con cui il socio comunichi di non voler rinnovare il patto».

Tuttavia, prosegue la Corte, «la previsione […] di un onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio è elusiva della norma», in quanto «si sostanzia in un limite temporale alla libertà assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza, prevista dal primo comma della citata norma». E ciò determina la statuizione di nullità della clausola.

Corte d’appello di Brescia, sezione I civile, sentenza 1568/2018

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