Imposte

Payback farmaceutico, possibile recuperare l’Iva

A dirlo è la risposta a interpello n. 440 delle Entrate. Bisogna però rispettare i termini di emissione delle note di variazione

Anche in caso di payback farmaceutico il contribuente può recuperare l’Iva inclusa nei corrispettivi restituiti alle Regioni a condizione che si rispettino i termini di emissione delle note di variazione di cui all’articolo 26, Dpr 633/72. Spirato il termine il recupero è ammesso con richiesta di rimborso ex articolo 30 ter, Dpr 633/72, in presenza di specifiche circostanze che determino per il contribuente condizioni di incertezza sui presupposti del recupero dell’Iva. Questi principi sono contenuti nella risposta 440/E/2022 dell’agenzia delle Entrate e pur se riferiti a un caso molto specifico possono avere un interesse più ampio per situazioni oggettivamente similari.

Nel caso di specie l’istante che opera nel settore farmaceutico è sottoposto alle regole di cui al Dl 158/2012 (come modificato dal Dl 78/2015) e sulla base di una specifica contrattazione con Aifa si impegna a retrocedere a favore delle Regioni una percentuale del prezzo di vendita di prodotti a titolo di payback farmaceutico. In particolare, il procedimento di contrattazione del prezzo porta alla determinazione dell’ammontare dei corrispettivi da retrocedere al servizio sanitario nazionale (Ssn). L’impresa che ha versato il payback, in base a due procedure di contrattazione dell’Aifa (2015 e 2020), nel corso di un periodo che va dal 2015 al 2021 non ha mai recuperato l’Iva relativa né emesso note di variazione.

L’Agenzia, oltre a ribadire che il payback farmaceutico è una forma di revisione ex lege del prezzo dei beni ceduti con relativa riduzione della base imponibile, chiarisce che la variazione dell’Iva è possibile con la tempistica sottesa alle ordinarie regole di cui all’articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72 e quindi entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Per cui risulta chiaro che le note che la società può emettere sono solo quelle riferite al 2022 e non quelle precedenti, ma tenendo conto delle indubbie condizioni di incertezza per le annualità precedenti è possibile attivare la procedura di rimborso di cui all’articolo 30 ter del Dpr 633/72.

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