Controlli e liti

Pec efficiente onere dell’imprenditore

di Laura Ambrosi

L’indirizzo Pec della società o dell’imprenditore individuale comunicato alla Camera di commercio costituisce un recapito assimilabile a una sede legale. Ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, di tale indirizzo rappresenta una irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

È questo il principio espresso dalla ordinanza della Corte di cassazione 16365 depositata ieri.

In sintesi la controversia riguardava la validità di una notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell’atto. Tuttavia, l’indirizzo era utilizzato da altra impresa collegata che ne disponeva in modo effettivo.

I giudici di legittimità hanno concluso per la regolarità della notifica in quanto gravano sull’imprenditore le conseguenze negative non solo dell’obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo.

Cassazione, sentenza 16365/2018

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