L’istituto di pagamento che, in virtù di un contratto di collaborazione con il gestore primario, assume la qualifica di cogestore di una piattaforma di peer to peer lending, non soddisfa i requisiti legali per operare la ritenuta a titolo di imposta sui proventi degli utenti privati derivanti dagli investimenti operati sulla piattaforma. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 196/2024.
Il caso esaminato ha riguardato una società iscritta all’albo previsto dall’articolo ...

