Imposte

Peer to peer lending, l’istituto cogestore della piattaforma non applica la ritenuta sui finanziamenti

Secondo le Entrate (risposta 196) la prestazione di servizi fornita dalla società è solo eventuale e facoltativa, dipendendo dalla volontà degli utenti

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di Marco Nessi

L’istituto di pagamento che, in virtù di un contratto di collaborazione con il gestore primario, assume la qualifica di cogestore di una piattaforma di peer to peer lending, non soddisfa i requisiti legali per operare la ritenuta a titolo di imposta sui proventi degli utenti privati derivanti dagli investimenti operati sulla piattaforma. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 196/2024.

Il caso esaminato ha riguardato una società iscritta all’albo previsto dall’articolo ...