Imposte

Pensionati esteri al Sud, la polizza d’investimento non basta per la flat tax del 7%

Con la risposta a interpello 244/2021 l’Agenzia nega l’imposta sostitutiva: nessuna finalità previdenziale

di Michela Finizio

Il pensionato residente all’estero che intende trasferirsi al Sud, in un Comune con meno di 20mila abitanti, non può godere dell’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 7% se titolare di polizze di investimento, anche se descritte dal contribuente come «rendite derivanti da un fondo pensione privato con sede nella Repubblica d’Irlanda». A dirlo è l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 244/2021 pubblicata il 14 aprile. Secondo l’amministrazione finanziaria, a fronte della documentazione prodotta dall’istante, la loro sottoscrizione non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, ma ha lo scopo di investimento finanziario.

Per il regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del Tuir (inserito dall’articolo 1, comma 273 della legge di Bilancio 2019 e poi modificato dal Dl 34/2019 e dall’articolo 9-ter, comma 1 del Dl 123/2019), infatti, è necessaria la titolarità da parte del contribuente «dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». E in base alla normativa di riferimento, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».

In pratica, possono accedere al regime agevolato i pensionati di fonte estera che si trasferiscono nei territori indicati per legge, purché destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).

Come ricorda l’Agenzia nella risposta 244/2021, l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» include anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. In linea di principio, anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero.

Nel caso in esame, però, sulla base delle informazioni acquisite in sede di integrazione documentale dalle Entrate, emergono alcuni elementi che escludono il regime di favore:

- la sottoscrizione delle polizze è di natura volontaria;

- l’erogazione delle prestazioni a favore dell’iscritto non sono legate a un rapporto di lavoro e non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico (anche se, per una delle tra polizze, l’incasso totale delle prestazioni può avvenire al raggiungimento del 75° anno di età);

- le polizze sottoscritte con la società assicurativa irlandese (che a sua volta investe in fondi unit-linked) non garantiscono la restituzione dell’intero capitale versato, perché in caso di opzione di incasso regolare le quote degli investimenti nei fondi unit saranno cancellate ogni volta che verrà effettuato un pagamento e ciò ridurrà il numero di quote rimanenti.

Dalla documentazione rilasciata dalla società irlandese, infatti, emerge che le clausole contrattuali non sono finalizzate a fornire una copertura pensionistica. La società assicurativa, sottolinea l’Agenzia, a fronte dei premi ricevuti investe in fondi unit-linked prendendo tutte le decisioni relative agli investimenti, nell’interesse del contribuente.

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