Pensionati al Sud, la mancata opzione per la flat tax al 7% si sana con 250 euro
La circolare 21/E ammette la remissione in bonis in caso di mancata indicazione in Redditi. È richiesto l’«effettivo» trasferimento in Italia
Per la flat tax riservata ai pensionati esteri che si trasferiscono al Sud è possibile la remissione in bonis, è richiesto l'«effettivo» trasferimento in Italia e l'esenzione da Ivie si applica anche nel caso in cui gli immobili esteri siano detenuti tramite una fiduciaria o risultino formalmente intestati ad entità giuridiche considerate interposte. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 21/E/2020 a completamento del provvedimento del 31 maggio 2019 che aveva previsto le prime modalità applicative del regime.
L’ambito di applicazione
Con l'introduzione dell'articolo 24-ter del Tuir, come modificato dal Dl 34/2019, è stato previsto, a partire dal periodo di imposta 2019, un regime fiscale agevolato a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime consente di optare per una imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti all'estero (non solo sulle pensioni) nella misura del 7%, a prescindere dal loro ammontare, in luogo della tassazione ordinaria ad aliquote progressive propria dell'Irpef. I redditi di fonte italiana sono esclusi dalla tassazione sostitutiva e rimangono soggetti al sistema di tassazione ordinaria. Per definire l'ambito soggettivo, l'Agenzia chiarisce che tra i redditi da pensione esteri “qualificanti” si considerano incluse anche tutte le indennità una tantum (ad esempio capitalizzazione della pensione) erogate in ragione del versamento di contributi anche a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto all'ambito territoriale, la disciplina è applicabile a chi trasferisce la residenza in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20mila abitanti o in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, del Centro Italia tra quelli colpiti dal sisma del 2016. A questi fini, si considera il dato della popolazione residente rilevato dall'Istat e riferito al primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento, non rilevando eventuali variazioni successive.
Il regime spetta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e proviene da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Considerata la ratio volta ad attrarre soggetti titolari (anche) di (grandi) capitali e risorse finanziarie da investire nel nostro paese, l'Agenzia sottolinea che per la fruizione del beneficio è necessario l'«effettivo» trasferimento della persona in Italia. Si tratta di un chiarimento che fa presagire un sistema di controlli accurato per contrastare eventuali trasferimenti predisposti solo “sulla carta”.
Sostitutiva su tutti i redditi di fonte estera
Come anticipato, l'imposta del 7% copre tutti i redditi di fonte estera, non solo le pensioni. Per individuare i redditi prodotti all'estero l'Agenzia richiama la cosiddetta lettura “a specchio” sulla base dei criteri di collegamento speculari a quelli enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare i redditi prodotti in Italia (circolare 9/E/2015 e 17/E/2017). È tuttavia concessa la facoltà di non avvalersi della tassazione flat con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri. In questo caso si applica la tassazione ordinaria e spetta il credito per le imposte assolte all'estero. Al riguardo l'Agenzia adotta un approccio piuttosto restrittivo e ritiene che, una volta esclusi dal regime speciale i redditi prodotti in alcuni Stati o territori, questa facoltà non sia più revocabile ma possa essere modificata solo nell'ottica di ampliare il novero delle giurisdizioni escluse.
L’esercizio dell’opzione
L'opzione per il regime speciale si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (anche se tardiva o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni) ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo.
Il regime resta valido per i successivi 9 periodi di imposta. In concreto, i soggetti che intendono accedere al regime opzionale a partire dal 2019 dovranno esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 (entro il 30 novembre) con efficacia sino al 2028. In un passaggio della circolare l'Agenzia affronta il caso del contribuente il quale abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi ma non abbia perfezionato l'opzione in sede dichiarativa. Secondo le Entrate egli potrebbe comunque avvalersi dell'istituto della remissione in bonis esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2 Dl 16/2012) e versando un importo pari a 250 euro. Per chi ha trasferito la residenza fiscale con effetti dal 2019 l'imposta doveva essere assolta entro il 30 giugno e può ancora essere versata entro il prossimo 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
La revoca
L'opzione è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza (con efficacia ex tunc secondo l'Agenzia) o il venir meno dei requisiti previsti (ad esempio trasferimento in un Comune con più di 20mila abitanti o nuovamente all'estero, con efficacia ex nunc) e in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta nei termini. Altro chiarimento rilevante è quello che riguarda il caso in cui il soggetto trasferisca la propria residenza fiscale in Italia con l'intenzione di optare per il regime in esame e, già nell'anno di acquisizione della residenza fiscale italiana, subisca ritenute in Italia per i redditi di fonte estera percepiti. Al fine di evitare la doppia imposizione che si verificherebbe con il successivo pagamento dell'imposta sostitutiva del 7% a valere sui medesimi redditi, l'imposta già trattenuta nell'annualità di trasferimento della residenza potrà essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. Una volta esercitata l'opzione in esame, il soggetto che si avvale dell'imposta sostitutiva può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri, i quali a loro volta possono scegliere di non applicare alcun prelievo alla fonte.
Niente obbligo fi RW né Ivie e Ivafe
I pensionati che rientrano nel regime speciale non sono inoltre soggetti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall'Italia (normalmente da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) e non pagano l'Ivie e l'Ivafe. Qui l'Agenzia precisa che l'esenzione dall'obbligo di monitoraggio e dal pagamento delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie estere riguarda solo le giurisdizioni comprese nell'opzione. Inoltre, l'Agenzia ritiene correttamente che l'esenzione da Ivie si applichi sia nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime in esame sia nel caso in cui siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria ovvero siano formalmente intestati ad entità giuridiche considerate interposte pur rimanendo nella disponibilità dei pensionati neo residenti. In ultimo, vale la pena sottolineare i chiarimenti forniti per il caso in cui si verifichi il decesso del contribuente che ha esercitato l'opzione. La presentazione della dichiarazione dei redditi, ove necessario, sarà effettuata dagli eredi per conto del de cuius e, se il contribuente è deceduto prima di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, gli eredi intenzionati a mantenere il regime di tassazione sostitutiva dovranno provvedere al versamento della relativa imposta.