Pensioni integrative sempre soggette a tassazione separata
Le somme erogate dai fondi pensione integrativi beneficiano del regime di tassazione separata (articolo 11, comma 6, del Dlgs 252/2005) in quanto tali fondi sono forme di previdenza complementare. È questo, in sintesi, quanto hanno stabilito i giudici della Ctp di Pescara con la sentenza 357/1/2019 (presidente Scimè, Relatore Papa).
Il caso sottoposto all’esame dei giudici abruzzesi riguarda un ex dipendente dell’Inail che percepiva, oltre al trattamento pensionistico, anche un trattamento integrativo erogato da un fondo del medesimo istituto. In particolare, tale pensione integrativa veniva cumulata con il trattamento pensionistico e assoggettata a tassazione ordinaria nella misura dell’87,50% del suo ammontare. Il contribuente, tuttavia, riteneva che il trattamento pensionistico integrativo dovesse essere invece assoggettato a tassazione separata in quanto erogato da un fondo di previdenza complementare. Per tali ragioni, il contribuente aveva richiesto il rimborso all’ufficio, impugnando poi il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza.
I giudici hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che la tassazione agevolata delle pensioni erogate dai fondi integrativi è stata oggetto di un intervento da parte della Cassazione. In particolare, la Corte è stata chiamata a verificare se il regime di tassazione delle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 124/1993 (e successive modifiche) fosse applicabile anche a questi trattamenti pensionistici, nonostante i fondi integrativi fossero stati istituiti prima dell’entrata in vigore del decreto.
Al riguardo, la Suprema corte ha stabilito in particolare che: «Le norme contenute nel decreto legislativo 124/1993 fanno riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge di delega 421/1992, nessuna esclusa» e che «l’ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio» (sentenze 24961/2010 e 24577/2010).
Sulla base del consolidato indirizzo della Cassazione, la stessa Agenzia mutò il precedente orientamento, riconoscendo portata generale al regime di tassazione di cui al Dlgs 124 /1993, senza alcuna distinzione temporale tra forme pensionistiche istituite prima e dopo l’entrata in vigore del decreto (circolare 25/E/2006).
Il Dlgs 124/1993 è stato poi abrogato dal Dlgs 252/2005, il cui articolo 11, comma 6, prevede l’applicazione di una ritenuta del 15% sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita (progressivamente ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo con il limite massimo del 6%). Pertanto, i giudici hanno considerato applicabile tale regime di tassazione al caso in esame, ritenendo quindi illegittimo il diniego tacito dell’ufficio sulla istanza di rimborso.
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