Per gli acquisti misti il documento digitale prevale su quello analogico
L’acquisto di benzina e gasolio come carburanti per autotrazione sarà fatturato elettronicamente, salvo modifiche parlamentari che potrebbero mantenere in vita la scheda carburante per tutto il 2018 (si veda Il Quotidiano del Fisco del 15 maggio ). Ma come ci si deve comportare qualora contestualmente si acquisti un bene o un servizio non soggetto ad e-fattura? La risposta è stata data nella circolare 8/E/2018, la quale ha chiarito che per gli acquisti misti la fattura «dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica».
Il chiarimento non è applicabile unicamente all’ipotesi in cui contestualmente al rifornimento di benzina/gasolio il cliente proceda all’acquisto degli altri carburanti (come ad esempio il Gpl e il metano), ma ha una portata più estesa, riguardando anche i servizi o i beni diversi. È la stessa Agenzia, nel citato documento di prassi, a fare un esempio, disponendo l’emissione di un’unica fattura elettronica «laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo».
Un caso frequente riguarda l’area di ristoro adiacente alla zona di rifornimento amministrata dallo stesso gestore dell’impianto. In queste ipotesi, il cedente dovrà emettere un’unica fattura elettronica sia per l’acquisto di carburante che per le cessioni o le prestazioni di servizi effettuate allo stesso cliente. Qualora, invece, le due attività dovessero essere gestite da due soggetti diversi, non dovrebbero riscontrarsi particolari criticità in quanto solo l’acquisto di carburante dovrà essere fatturato elettronicamente.
Se il gestore dell’impianto di distribuzione decidesse di documentare tutte le operazioni effettuate in un mese con lo stesso cliente con un’unica fattura, ricorrendo quindi alla fatturazione differita, dovrà applicare lo stesso principio sopra esposto. Di conseguenza, anche se solo alcune delle transazioni poste in essere richiedono obbligatoriamente l’e-fattura, il fornitore dovrà emettere il documento fiscale in formato elettronico anche per gli altri acquisti, per i quali, invece, non sarebbe richiesto.
Non è stato chiarito il regime sanzionatorio o quale siano le conseguenze per il cliente e il fornitore nell’ipotesi di acquisti misti certificati da una fattura cartacea. Particolari dubbi non si presentano per il rifornimento di benzina e di gasolio, in quanto si applica il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, il quale prevede che nelle ipotesi in cui debba essere emessa e-fattura, ma si opta per un formato diverso, il documento si considera non emesso, con la conseguente applicazione dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997.
Il cliente per non essere sanzionato deve rispettare la procedura al comma 8 dello stesso articolo 6 secondo le modalità previste dal punto 6.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 (autofattura inviata all’agenzia delle Entrate), trasmettendo quindi i dati tramite il Sistema di Interscambio. Tuttavia, per gli altri acquisti – non soggetti all’obbligo di e-fattura - non dovrebbero essere applicate sanzioni considerato comunque che è l’agenzia delle Entrate a imporre il formato elettronico per i diversi acquisti e non il Legislatore; dovrebbe essere prevista una specie di sanatoria che consenta al fornitore di regolarizzare la propria posizione senza vedersi applicare le sanzioni (limitatamente all’imposta afferente le cessioni di beni diversi dalla benzina e dal gasolio) e, lo stesso, dovrebbe essere previsto per il cliente.