Per Assonime la detrazione Iva è esercitabile nell’anno in cui si riceve la fattura
Diritto di detrazione dell’Iva esercitabile entro la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.
È questo uno dei “suggerimenti” forniti da Assonime attraverso la propria circolare n. 18, emanata in questi giorni, e finalizzata a fornire delle prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017.
Il problema creato con la modifica legislativa agli articoli 19 e 25 del Dpr 633/72, non è di poco conto. È stato, infatti, accorciato notevolmente il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta subita per rivalsa sugli acquisti, che passa dalla dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui vi è l’esigibilità dell’imposta, alla dichiarazione relativa all’anno in cui sorge il diritto.
Ma il problema non si ferma qui. L’articolo 25 del Dpr 633, afferma letteralmente che le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».
Quindi: la detrazione deve esercitarsi, al limite, nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma la fattura può essere registrata, al massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è ricevuta …
Difficile far conciliare le due norme se non con un grande sforzo interpretativo che vada oltre l’interpretazione letterale.
Assonime, quindi, propone che la detrazione possa essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è ricevuta. L’esempio, sempre tratto dalla circolare n. 18, è il seguente: «fatture relative ad operazioni effettuate nel 2017, emesse a dicembre 2017 ma ricevute nel maggio del 2018». In questo caso la detrazione sarebbe persa visto che è spirato il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017 e la fattura non è stata inserita, in quanto ricevuta successivamente al termine stesso.
Soluzione, questa, non possibile. Come osserva correttamente Assonime, essa sarebbe in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia che stabilisce che non può essere posto un termine che «renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio di tale diritto».
Altro argomento da non sottovalutare è quello delle note di variazione in diminuzione. Le note di accredito che non risultano avere il limite di emissione di un anno, come quelle legate, ad esempio, alla infruttuosità della procedura concorsuale, potevano essere emesse nello stesso termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Ora che tale diritto si è accorciato, ci si chiede se anche per l’emissione di dette note di variazione valga il medesimo limite con l’effetto assurdo che rimane meno tempo di quelle con scadenza di un anno. Si pensi, per esempio, ad una procedura concorsuale che si chiuda con infruttuosità ad ottobre 2017. Il tempo per emettere la nota di accredito si ferma ad aprile 2018: sei mesi di tempo! Naturalmente tale limite si accorcia man mano che ci si avvicina alla fine dell’anno.
Infine, visto che la nuova norma che limita il tempo a disposizione per esercitare il diritto alla detrazione parte dalle fatture e bollette emesse dal primo gennaio di quest’anno, per le note di accredito che si riferiscono ad “eventi” ante 01.01.2017 vale ancora il termine lungo oppure già quello brevissimo?
Ci si auspica che l’Agenzia delle entrate possa trovare una soluzione di buon senso a tutti questi problemi.