Revisori chiamati a fine anno: il 2020 è il primo esercizio
Assonime interviene sulla identificazione del primo esercizio da assoggettare a revisione, per la nomina del soggetto intervenuta entro lo scorso 16 dicembre. Ad avviso dell’Associazione (così ne “il Caso” 1/2020), poiché la nomina potrebbe essere stata fatta a ridosso della scadenza del periodo, il revisore non sarebbe in grado di effettuare tutte le attività previste (pianificazione, verifiche periodiche e controllo sul bilancio) e conseguentemente il primo esercizio da revisionare sarà il successivo (il 2020) e la nomina dovrà riguardare il triennio 2020-2022.
Si tratta dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl che, per due esercizi consecutivi, hanno superato uno dei limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del Codice civile e che hanno atteso il maggior termine di nove mesi per provvedere alla nomina. Nonostante il presupposto per la nomina si sia verificato già con l’assemblea che ha approvato il bilancio 2018, il terzo comma dell’articolo 379 del Codice della crisi concede, per l’anno di entrata in vigore, il termine di nove mesi per adeguarsi, in luogo dei 30 giorni previsti dal quinto comma dell’articolo 2477 del Codice civile.
In questo più ampio lasso di tempo, le società, hanno avuto modo di conformarsi alle nuove regole introdotte dall’articolo 375 del Codice della crisi che ha modificato l’articolo 2086 del Codice civile. I più reattivi, che senza attendere il maggior termine hanno optato per l’immediata applicazione della norma, nominando i “controllori” entro i 30 giorni dalla constatazione del superamento dei parametri, hanno permesso a questi ultimi di analizzare già nel corso del 2019 i vari processi aziendali e di esplicare con più efficacia la propria funzione.
Chi ha atteso fino all’ultimo, concederà al revisore meno tempo per effettuare i controlli sull’esercizio in chiusura. Assonime ricorda che si tratta di un’attività di durata che «non può che svolgersi nel corso dell’esercizio sulla base di un’attività pianificata». Conseguentemente le società che abbiano nominato entro lo scorso 16 dicembre, possono far decorrere la revisione solo a partire dal primo esercizio successivo alla nomina e quindi dal 2020. Ferma restando la durata triennale (2020-2022).
Assonime offre una soluzione alternativa rispetto alla paventata nomina del controllore in occasione dell’approvazione del bilancio 2019. Ma resta il dubbio sulla possibilità di pubblicare il bilancio 2019 privo della relazione del revisore poiché, l’obbligo di nomina è scattato con l’approvazione del bilancio 2018 in cui è stato verificato il superamento per due esercizi di uno dei limiti. L’unica “agevolazione” è il diverso termine: i 30 giorni previsti dall’articolo 2477 del Codice civile, sono solo in questo caso diventati 9 mesi.