Imposte

Per le aziende in difficoltà zavorra fiscale sui debiti

di Luca Gaiani

La tassazione dello stralcio di debiti nelle procedure di risanamento è ancora in cerca di certezze sulle modalità applicative. Le imprese che ristrutturano il debito per proseguire l’attività aziendale si interrogano sul funzionamento della norma che prevede la detassazione delle sopravvenienze attive solo per la parte che eccede perdite, interessi passivi e deduzioni Ace.

L’uscita dalla crisi di impresa passa spesso da una procedura di risanamento (concordato con continuità aziendale), ovvero la stipula di un accordo con i creditori che preveda uno stralcio di parte delle pregresse posizioni debitorie. Il legislatore si è da tempo preoccupato di impedire che un carico fiscale immediato sulle sopravvenienze attive generate dallo stralcio di debiti possa compromettere il buon esito della procedura. È stata dunque prevista una (totale o parziale) detassazione di queste componenti reddituali.

Il comma 4-ter dell’articolo 88, in vigore dall’esercizio 2016, ha previsto che, nel caso di concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, nonché piani attestati iscritti nel registro delle imprese, lo stralcio di debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede la sommatoria di perdite di periodo e pregresse (senza considerare il limite dell’80%), interessi indeducibili e deduzioni Ace di periodo e pregresse. Ciò al fine di evitare che l’impresa in crisi possa, nello stesso tempo, conservare le deduzioni fiscali per compensarle con redditi futuri e detassare le sopravvenienze attive.

Questa disposizione, che è chiara nella sua finalità, continua a generare dubbi applicativi, a seguito di una formulazione infelice. Se è pacifico il meccanismo di determinazione della sopravvenienza (tassata entro l’importo della sommatoria delle tre posizioni soggettive, non imponibile per l’eccedenza), altrettanto non può dirsi circa la modalità con cui si quantifica il reddito imponibile. Le finalità della norma vorrebbero che a fronte della detassazione solo parziale dello stralcio, le perdite e gli interessi passivi (che hanno integralmente concorso a determinare la parte imponibile di tale stralcio) possano essere dedotte interamente e dunque anche oltre i limiti fissati dal Tuir (articolo 84 per le perdite e articolo 96 per gli interessi). Ma il dato letterale (che non prevede deroghe al tetto dell’80% per le perdite e al limite del Rol per gli interessi) e, soprattutto, la struttura dei modelli di dichiarazione rendono questa soluzione assai problematica.

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