Per i beni fino a 516,46 euro l’inclusione tra i cespiti non fa perdere il maxibonus
Tempo di bilanci con rischio di non applicazione del super ammortamento per i beni di costo inferiore alla soglia di 516,46 euro, qualora essi non vengano correttamente classificati.
L’inserimento diretto a conto economico dei costi in questione, procedura adottata più sovente di quanto si pensi, porta, infatti, a far perdere loro la natura di beni agevolabili al 40%, visto che non si tratta più di beni strumentali. Al contrario, la corretta inclusione tra i cespiti con l’applicazione dell’aliquota di ammortamento del 100% consente il riconoscimento totale del bonus.
Ma vediamo le norme. L’articolo 102, comma 5, del Tuir prevede, per i beni di valore inferiore a 516,46 euro, la deduzione integrale delle spese di acquisizione in deroga alle ordinarie aliquote di ammortamento. Di conseguenza, con riferimento al super ammortamento, era sorto il dubbio se la deduzione del 40% potesse essere operata in un’unica soluzione anche nell’ipotesi di loro ammortamento in più esercizi.
Con la risoluzione 145/E/2017 l’agenzia delle Entrate ha specificato che per tali beni di costo inferiore a 516,46 euro la quota di super ammortamento da dedurre in dichiarazione, deve essere parametrata al valore imputato in bilancio. Del resto, la deduzione integrale del costo rappresenta una facoltà e non un obbligo e, pertanto, la scelta di non avvalersene porta a riconoscere la deduzione del 40% solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti di ammortamento fiscali come peraltro confermato dalla Fondazione nazionale commercialisti nel documento di ricerca emanato giovedì scorso sulle novità della legge di bilancio 2018 in tema di super e iper ammortamento. Il documento di prassi risulta essere estremamente chiaro con riferimento alla determinazione del criterio di deduzione del bonus, ma non si addentra nel merito con riferimento al caso in cui il contribuente decida di “spesare” il costo in un unico esercizio.
Nell’esempio della risoluzione 145/E, infatti, la tabella che illustra il procedimento di deduzione parla di «costo imputato a conto economico» potendo quasi far intendere che è possibile iscrivere direttamente a conto economico il valore di tali beni, ma così non è.
I beni strumentali ancorché di valore inferiore a 516,46 euro non possono essere iscritti direttamente in conto economico, all’interno della voce B6, come «beni di consumo», qualora gli stessi siano, appunto, beni strumentali. Tale ultima procedura era in passato utilizzata dalle imprese, ma i principi contabili, in seguito, ne hanno esplicitamente sancito la non correttezza.
Un simile comportamento, peraltro, ossia la diretta imputazione a conto economico, se esaminato alla luce delle prescrizioni normative previste per il super ammortamento potrebbe far sorgere dubbi circa l’utilizzo dell’agevolazione. L’articolo 1, comma 91, della legge 208/2015, istitutiva dell’agevolazione dispone, infatti, che sono agevolabili gli «investimenti in beni materiali strumentali nuovi» e «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento». Inoltre, la circolare 23/E/2016 ha specificato che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità e sono esclusi dal bonus i materiali di consumo.
Ne discende che l’eventuale classificazione nella voce B6 di conto economico dei beni di costo inferiore a 516,46 euro comporta, tout court, la loro esclusione dalla categoria dei beni strumentali e, di conseguenza, l’esclusione dal super ammortamento.
L’unico sistema che garantisce, quindi, l’accesso al super ammortamento è il corretto inserimento dei beni tra le immobilizzazioni materiali, anche con l’applicazione dell’aliquota di ammortamento del 100% prevista fiscalmente e avvallata civilisticamente anche sulla base del principio della rilevanza (articolo 2423 comma 4, del Codice civile) che consente di derogare agli obblighi di rilevazione, presentazione e informativa quando la loro osservazione ha effetti irrilevanti.