Per la branch exemption chance integrativa entro il 29 gennaio
Dichiarazioni integrative ad ampio raggio per le imprese che hanno optato per il regime della branch exemption sin dal periodo d'imposta 2016.
Lo stabilisce la risoluzione 4/E pubblicata ieri che, riconoscendo le incoerenze tra i modelli dichiarativi 2017 e il provvedimento attuativo del regime della branch exemption, fornisce indicazioni sulla corretta rappresentazione in dichiarazione dell'opzione per l'esenzione delle stabili organizzazioni e consente alle imprese interessate di presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni dal 31 ottobre 2017 (ovvero entro il 29 gennaio 2018), senza applicazione di sanzioni.
I chiarimenti forniti attraverso la risoluzione si sono resi necessari per coordinare le istruzioni al modello Redditi con quanto previsto dal provvedimento attuativo del 28 agosto 2017, emanato successivamente. In particolare il provvedimento ha stabilito che, per determinare il reddito (o la perdita) della branch esente, è necessario apportare al risultato del rendiconto economico le variazioni in aumento e in diminuzione relative alla singola branch previste dalla normativa fiscale domestica. Il reddito esente così determinato, deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa residente.
Le istruzioni al quadro RF del modello Redditi, al contrario, prevedono che l'imponibile della società residente debba essere calcolato partendo dal risultato di bilancio, depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalle singole stabili organizzazioni esenti risultanti dai relativi rendiconti.
Le Entrate, superando quanto previsto nelle istruzioni dei modelli Redditi 2017, hanno chiarito che è necessario presentare un modulo distinto del quadro RF per il soggetto residente nel suo complesso e per ciascuna stabile organizzazione, in maniera da determinare separatamente il risultato fiscale di ogni stabile organizzazione. Il reddito (o perdita) di ciascuna branch va quindi determinato secondo l'applicazione della normativa fiscale ed è sottratto dal (o sommato al) reddito imponibile dell'impresa nel complesso.
La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch va quindi riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41).
Agenzia delle Entrate, risoluzione 4/E/2018