Controlli e liti

Per la cartella non opposta prescrizione quinquennale

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

La cartella esattoriale non opposta non è assimilabile a un titolo esecutivo avente i requisiti previsti dal Codice processuale civile. Pertanto la successiva intimazione va notificata entro i cinque anni successivi alla notifica, pena l’illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale. Così la Ctp Catania, sentenza 13229/9/16 (Presidente Costa, relatore Resta) depositata il 15 dicembre 2016.
Nel maggio 2014 il Concessionario della Riscossione notifica a un uomo sei intimazioni di pagamento per un totale di quasi 900mila euro tramite cui richiede somme a ruolo non riscosse basate su altrettante cartelle non impugnate. Alla pretesa il contribuente resiste con ricorso in Ctp, e, tra i vari motivi, eccepisce la mancata notifica della sottese cartelle e che comunque il debito è prescritto per intervenuta prescrizione quinquennale. Resiste il Concessionario. La pretesa è fondata perché le cartelle sono state notificate e il debito è soggetto a prescrizione decennale che nella fattispecie non è maturata.
I giudici etnei danno però ragione al contribuente per intervenuta prescrizione quinquennale. Questo perché la cartella esattoriale non opposta non è assimilabile ad una sentenza di condanna perché non ha le caratteristiche di titolo esecutivo come statuito dall’articolo 474 del Codice di procedura civile. secondo cui l’esecuzione può attuarsi solo in presenza di sentenze di condanna. Ovvero la cartella non opposta non acquisisce efficacia di giudicato e quindi la pretesa erariale non è soggetta a prescrizione decennale, bensì quella quinquennale.

Ctp Catania, sentenza 13229/9/16 depositata il 15 dicembre 2016

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