Controlli e liti

Per la Cassazione l’auto d’epoca è indice di capacità reddituale e contributiva

Poiché si tratta di beni di pregio che richiedono possibilità economiche per il loro mantenimento; l’accertamento delle maggiori imposte può essere condotto utilizzando il redditometro

di Giorgio Emanuele Degani

La Cassazione, con l’ordinanza 36123/2022, ha statuito che la proprietà e il possesso di un’auto d’epoca è un indice sintomatico di capacità contributiva e reddituale. Secondo i giudici, è fatto notorio che il mantenimento di tali autoveicoli imponga elevati costi di gestione e riparazione, proprio perché risalenti nel tempo e fuori produzione, e che sono perlopiù oggetto di collezionismo.
Trattasi, dunque, di beni di pregio che richiedono concrete possibilità economiche per il loro mantenimento; l’accertamento delle maggiori imposte sui redditi delle persone fisiche può essere quindi condotto utilizzando il redditometro e i fattori – indice di capacità contributiva in esso riportati.

Il caso

Un contribuente impugnava svariati avvisi di accertamento con i quali l’agenzia delle Entrate rettificava in via sintetica il maggior reddito dello stesso, assumendo quali indici di capacità contributiva la proprietà di diversi immobili e autovetture, oltre ad un’auto storica (del 1970).

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso, ritenendo non fosse stata raggiunta la prova che il maggior reddito accertato fosse determinato da redditi esenti o tassati alla fonte.In appello la sentenza veniva parzialmente riformata sull’assunto che la proprietà e il possesso dell’auto d’epoca non poteva considerarsi un fatto indice di capacità contributiva.Ciò in considerazione del fatto che l’autovettura avesse un uso estremamente limitato nel quotidiano, priva di un grande valore intrinseco; tanto è che la stessa risultava essere esente da tassa di proprietà e assicurazione obbligatoria.

La decisione della Cassazione

A seguito del gravame interposto dall’Ufficio, la Cassazione ha censurato la pronuncia di appello, statuendo che l’accertamento sintetico del maggior reddito delle persone fisiche, effettuato in base agli indici previsti dal c.d. redditometro, dispensa l’Amministrazione finanziaria dal fornire ogni prova ulteriore rispetto all’esistenza dei fattori – indice di capacità contributi, posto che gli stessi sono già individuati normativamente.

Pertanto, l’accertamento condotto sulla base di tali indici è legittimo e pone in capo al contribuente l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Pertanto, la proprietà o il possesso dei beni indice determina una presunzione di capacità contributiva.

In sede di contestazione da parte del contribuente, il giudice non può privare tali elementi della capacità contributiva normativamente prevista dal legislatore connessa alla loro disponibilità, ma può unicamente valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle disponibilità economiche per mantenere quei beni.

Dunque, nel caso delle auto d’epoca, non può essere svalutato il loro valore intrinseco solo perché risalenti nel tempo, ma il contribuente dovrà fornire la prova del possesso di redditi non imponibili, perché già soggetti a imposta o perché esenti, destinati al sostenimento delle stesse.

Del resto, come ribadito dalla Cassazione già in passato (Cassazione, 1294/2007) è cultura dell’uomo medio il fatto che le predette autovetture formano oggetto di ricerca e collezionismo fra gli appassionati di tali beni, che per gli stessi esiste un particolare mercato e che la manutenzione di veicoli ormai da tempo fuori produzione comporta rilevanti costi, in ragione della necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura.

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