Per il consolidato nazionale rinnovo automatico salvo revoca
Opzione per il consolidato nazionale nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale si vuole iniziare con la tassazione di gruppo, e rinnovo automatico di triennio in triennio, salvo revoca.
Il decreto ministeriale del primo marzo scorso, modifica il Dm 9 giugno 2004 attuativo delle norme sul consolidato fiscale, per adeguarlo alle modifiche intervenute in tema di opzione e rinnovo automatico.
Più precisamente per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione, è bene ricordare che dal 2015 le modalità per il suo esercizio sono state modificate dal Dlgs 175/2014, che ha stabilito che essa debba essere esercitata non più con un'apposita comunicazione bensì attraverso la dichiarazione dei redditi. Tale modifica è stata introdotta al fine di «ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d'imposta e irrogazione di sanzioni», come ha avuto modo di chiarire l'agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014.
Il decreto attuativo del 9 giugno 2004, però, non era stato oggetto di aggiornamento e, pertanto, attraverso l'emanazione del decreto ministeriale del primo marzo scorso, è stato modificato, in primo luogo, l'articolo 5 che ora stabilisce letteralmente che «L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione …».
All'interno della dichiarazione Reddito SC 2018, l'opzione va, dunque, esercitata nella Sezione II del quadro OP, barrando la casella «Consolidato nazionale».
Ciascuna società consolidata deve inoltre inserire nella colonna 3, dei righi presenti nella medesima Sezione, il codice «1» che corrisponde all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo.
L'altra modifica recepita nell'aggiornato decreto riguarda il rinnovo dell'opzione stessa. Anche in questo caso è bene rammentare che il Dl 193/2016 ha provveduto a disporre, modificando direttamente le disposizioni contenute nel Tuir, che l'opzione triennale si rinnova automaticamente di triennio in triennio, salvo revoca, senza bisogno, quindi, di una nuova comunicazione.
L'articolo 14 del Dm 1.3.2018, recependo anche tale modifica, stabilisce che «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 5 del presente decreto”.
La revoca, quindi, va esercitata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende interrompere la tassazione di gruppo. In tale caso, sempre nella Sezione II del quadro OP della dichiarazione dei redditi, in colonna 3 andrà indicato il codice «2» - «revoca della tassazione di gruppo», da parte di ogni società che intende uscire dal regime in commento.
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