Imposte

Per il credito Iva del secondo trimestre la richiesta va fatta entro il 31 luglio

immagine non disponibile

di Andrea Marchegiani e Luisa Miletta

Prima delle ferie estive del fisco previste dal 1 al 20 agosto, i soggetti passivi Iva che nel corso del secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno) hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, sono tenuti a segnare in agenda la data del 31 luglio quale scadenza per la presentazione del modello Iva TR 2018.

Quest’ultimo dovrà essere inviato per le richieste di rimborso totale o parziale ovvero per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. A tal proposito, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza (modello Iva TR) da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5 mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5 mila euro annui (elevato a 50 mila euro per le startup innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.

In via generale ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, e articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d), e), Dpr 633/1972, possono chiedere il rimborso Iva infrannuale i contribuenti:

• per cui, nel trimestre di riferimento, l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;

• che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;

• che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;

• che nel trimestre effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive, per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo (tra cui le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione);

• non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che sono indentificati ai fini Iva (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972).

Va ricordato che l’eccedenza di credito Iva emergente dal modello TR se supera i 30.000 euro può essere chiesta a rimborso solo previa apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità, oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’articolo 38-bis comma 3 del Dpr 633/72; inoltre negli specifici casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del Dpr 633/72, va prestata la garanzia patrimoniale in favore dell’amministrazione finanziaria.

LA DOMANDA IN PILLOLE

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©