Per la definizione agevolata meglio giocare d’anticipo
Con la presentazione della domanda di definizione agevolata si sospende il pagamento di tutte le rate in scadenza successivamente ad essa, relative a dilazioni pendenti alla data dell’istanza. Le nuove rottamazioni, regolate nell’articolo 1, Dl 148/2017, contengono previsioni univoche e più chiare di quelle della normativa originaria, in materia di rapporti con le rateazioni in corso. Si dispone, in particolare, che in presenza di piani di rientro non decaduti alla data di presentazione dell’istanza sono sospese tutte le rate scadenti successivamente e fino pagamento della prima quota di rottamazione. In pratica, dunque, la sospensione opera, a seconda dei casi, fino a luglio 2018 (rottamazione carichi 2017) o fino a ottobre 2018 (rottamazione ante 2017). Quindi è evidente la convenienza ad anticipare la presentazione dell’istanza, rispetto alla scadenza del 15 maggio prossimo. Non va infatti dimenticato che le somme versate medio tempore non potranno essere integralmente detratte dal costo della definizione. In particolare, sono indeducibili gli importi pagati a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione. Da qui la convenienza ad avvalersi quanto prima della sospensione della dilazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193/2016, se il debitore non paga la prima rata della rottamazione ha diritto a riattivare il piano di rientro in corso alla data di presentazione dell’istanza. Ne deriva che il debitore ha convenienza a far precedere la trasmissione del modulo DA–2000/17 dalla richiesta di un piano di rientro, laddove non ve ne fosse ancora uno. Questo per crearsi una sorta di “rete di protezione” in caso non fosse in condizione di far fronte al costo della definizione agevolata. In questo caso, non versando la prima rata, l’agente della riscossione provvederà d’ufficio a ripartire il debito residuo per il numero di rate non versate del piano originario.
Vi è un motivo ulteriore per affrettarsi a trasmettere la domanda. Solo con essa, infatti, opera la moratoria automatica di tutte le attività cautelari e esecutive dell’agente della riscossione. Pertanto, soprattutto se si teme un pignoramento presso terzi o una iscrizione ipotecaria, sarà massima la convenienza a inoltrare l’istanza di definizione. I pignoramenti in corso e le ipoteche iscritte, infatti, non sono revocabili in pendenza di procedura agevolata.