Adempimenti

Per i depositi di carburanti Iva e accise solo con l’F24

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di Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi

Cambiano le regole per i depositi fiscali di carburanti, con diretti impatti in materia di Iva e accise. Per gli acquisti intra Ue in particolare, salve eccezioni speciali, le imposte dovranno infatti essere corrisposte integralmente, con il modello F24 e senza possibilità di compensazione.

Con una norma antievasione, la legge di bilancio approvata dal Parlamento interviene sui depositi di carburanti detenuti in sospensione d’imposta, riconducendo ai depositanti ed ai depositari oneri procedurali e, soprattutto, oneri di versamento diretto del tutto innovativi. Il legislatore ha infatti congegnato un nuovo sistema applicativo dell’Iva e dell’accisa, che sarà attivo a far data dal 1° febbraio 2018: nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di titolarità di un destinatario registrato, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra Ue o extra Ue), l’accisa e l’Iva sono infatti dovute con pagamento mediante modello F24.

In sostanza, per i carburanti o combustibili introdotti in un deposito fiscale (o presso un destinatario registrato), la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva con modello F24, senza possibilità di compensazione. La base imponibile include l’accisa ed è costituita dal corrispettivo relativo all’operazione precedente all’introduzione, ovvero dal corrispettivo relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito.

Un elemento di interesse, che differisce dalla norma analoga sui depositi Iva all’articolo 50-bis del Dl 331/1993, sta nel fatto che, nelle ipotesi in questione, «l’imposta è versata dal soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo o all’estrazione dei prodotti». La nuova disciplina è applicabile non alle ipotesi di deposito in sospensione di imposta gestito per conto proprio del titolare del deposito ma per le sole ipotesi di gestione conto terzi (che, in effetti, sono i soggetti, spesso estemporanei e poco noti che recano i maggiori rischi di evasione). Infatti «la ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata».In pratica, il sistema è congegnato come risposta alle sole operazioni effettuate da soggetti non noti all’amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo, dunque, l’istituto tipico del sistema accise viene in funzione come fosse un deposito Iva, con pagamento dell’imposta in contanti. evidente che l’aggravio finanziario per le imprese sarà netto, soprattutto per gli acquisti nazionali che corrisponderanno l’Iva sull’accisa con modello F24, invece della liquidazione periodica.

Discorso diverso per l’Intra Ue, dove l’imposta sarà corrisposta con modello F24 anche quando il deposito fiscale di transito è utilizzato anche come deposito Iva. In questi casi, però, la forma di pagamento potrebbe tornare quella ordinaria del reverse charge se l’estrattore si dimostra compliant con i requisiti di affidabilità da adottarsi con successivo Dm, che però si ritiene debba considerare le finalità antievasione della nuova regolazione, dovendosi evitare, ad esempio, ipotesi di assolvimento semplificato per soggetti nuovi o poco identificati.

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