Controlli e liti

Per i dirigenti addizionale solo sui maxi-bonus

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

L’addizionale del 10% istituita dall’articolo 33 del decreto legge 78/2010, applicabile alla retribuzione variabile percepita dai dirigenti che operano nel settore finanziario, deve essere sì applicata sulla parte eccedente la quota fissa della retribuzione, come previsto dal comma 2-bis successivamente introdotto dal decreto legge 98/2011, ma sempre a condizione che la prima ecceda il triplo della seconda, come previsto dal primo comma.

È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 5413/16/2017 (presidente Targetti, relatore Malacarne), ribadendo quanto già affermato in diverse altre pronunce (sentenze Ctp Milano 1090/2017 e 6829/2016, quest’ultima commentata sul Sole 24 Ore del 17 ottobre 2016).

Un dirigente bancario impugna il rifiuto tacito formatosi sulla richiesta di rimborso dell’addizionale Irpef del 10% applicata dal sostituto di imposta, protestando che l’addizionale non era dovuta perché la parte variabile della retribuzione percepita non eccedeva il triplo della parte fissa, pertanto non risultava integrato il presupposto impositivo individuato dal comma 1 dell’articolo 33.

L’ufficio oppone l’interpretazione fatta propria dall’amministrazione finanziaria con la circolare 41/E/2011, secondo cui, a seguito dell’introduzione del comma 2-bis ad opera del decreto legge 98/2011 («Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione»), l’addizionale si applica in ogni caso sulla parte eccedente la quota fissa di retribuzione, anche se non raggiunge la soglia del triplo prevista dal comma 1.

La Ctr, confermando la sentenza di primo grado, dà ragione al contribuente, sul presupposto che il comma 2-bis, nel precisare che la base imponibile dell’addizionale è costituita dalla parte eccedente la quota fissa, svolge funzione meramente esplicativa delle modalità di applicazione dell’imposta di cui al comma 1, il quale – non essendo stato modificato dalla novella legislativa - deve intendersi ancora valido nel punto in cui individua il superamento del triplo della quota fissa quale requisito necessario per l’applicazione dell’addizionale.

La Ctr rigetta anche la tesi dell’ufficio secondo cui tale interpretazione contrasterebbe con il principio di capacità contributiva, tesi fondata sull’osservazione che, a parità di retribuzione fissa, i contribuenti con retribuzione variabile appena superiore al triplo della prima risulterebbero penalizzati (in quanto assoggettati all’addizionale sulla parte eccedente la quota fissa) rispetto a quelli con retribuzione variabile appena al di sotto della soglia, per i quali l’addizionale non trova applicazione. Secondo i giudici non sussiste alcuna lesione al principio di capacità contributiva, considerato che nel sistema tributario si registrano numerose ipotesi in cui il superamento di determinate soglie di reddito determina un cambio di regime ovvero l’applicazione di maggiori aliquote applicabili sull’intero reddito e non solamente su quello eccedente la soglia.

Per queste ragioni, la Ctr conferma il diritto al rimborso condannando peraltro l’ufficio al pagamento delle spese di lite.

Ctr Lombardia, sentenza 5413/16/2017

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